La compravendita è una delle tipologie contrattuali più diffuse ed è assistita da particolari tutele che garantiscono il compratore da eventuali difetti del materiale acquistato consentendogli, in questo caso, di corrispondere un prezzo più basso oppure di vedersi riparata e/o sostituita la merce, o altrimenti, se ciò è impossibile, di risolvere il contratto e di vedersi risarcito il danno, ove ne ricorrano i presupposti.
Gli stessi principi si applicano nei rapporti commerciali tra imprenditori. Vediamo in questo articolo gli aspetti salienti di questa tipologia di contratto.
Le tutele nel contratto di compravendita
L’art. 1490 c.c. 1° co. stabilisce che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
- Il compratore ha diritto a risoluzione del contratto o riduzione del prezzo.
- Il venditore deve acconsentire solo se il compratore denuncia i vizi entro i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., ossia otto giorni dalla consegna della merce.
È preciso interesse delle parti, pertanto, che la data di consegna della merce sia apposta per iscritto in calce alla bolla di spedizione e risulti chiaramente che la ricezione della merce non significa accettazione senza condizioni della stessa; è anche opportuno prevedere la modalità di denuncia dei suddetti vizi (raccomandata A/R, e-mail, fax etc.) già alla redazione del contratto di compravendita.
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Garanzie e denuncia dei vizi
La denuncia costituisce una condizione dell’azione di garanzia; in mancanza della prova dell’avvenuta denuncia, diviene irrilevante la circostanza che la merce sia difettosa e il compratore decade dal diritto di proporre l’azione di risoluzione del contratto. La denuncia deve essere effettuata per iscritto, deve recare data certa ed essere ricevuta e conosciuta dalla controparte (nel caso di raccomandata A/R la prova della ricezione e conoscenza è la ricevuta di ritorno sottoscritta).
Il contenuto della comunicazione in cui si dichiara di volersi avvalere della garanzia ex art. 1495 c.c. deve prevedere, oltre alla denuncia della scoperta dei vizi alla venditrice, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, atta a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito – in questo caso il compratore – di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria della comunicazione stessa, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora (Cass. civ. n. 18035/10).
La tempestiva denuncia diviene superflua solo quando il venditore riconosca espressamente o con un comportamento inequivocabile (sostituzione spontanea della merce) la sussistenza di difetti nella merce.
Ai sensi dell’art. 1492 ult. co., se la cosa consegnata è perita “per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”. Sul punto, la giurisprudenza ha esteso l’ambito di applicazione di tale norma all’utilizzo del bene stesso; la ratio dell’esclusione del rimedio della risoluzione del contratto, in tale ipotesi, viene ricondotta non tanto alla impossibilità oggettiva di ripristinare la situazione delle parti anteriore al contratto, quanto alla volontà dell’acquirente, manifestata attraverso l’uso della cosa, di accettarla nonostante i vizi (Cass. civ. n. 22416/04; n. 3500/98).
Ciò significa che, dopo la denuncia dei vizi, ove il venditore non consenta a ridurre il prezzo o ad intervenire per porre rimedio ai vizi stessi, il compratore ha l’onere di mettere la merce formalmente a disposizione del venditore per il ritiro. Solo da tale condotta si deduce inequivocabilmente la non corrispondenza della merce ordinata rispetto a quella ricevuta e la carenza di interesse del compratore a trattenere materiali che reputi difettosi.
Il risarcimento: diritto e domanda
Quanto, poi, all’azione tendente al risarcimento del danno, la proponibilità della stessa è subordinata al fatto che la denuncia dei vizi sia stata proposta entro e non oltre il termine decadenziale di 8 giorni dalla consegna dei prodotti.
La domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1494 c.c., presuppone la colpa del venditore, ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi. Se, dunque, il venditore fornisce la prova liberatoria di aver compiuto le necessarie verifiche sui materiali compravenduti e di aver affrontato le problematiche sottopostegli dal compratore successivamente alla consegna, senza riscontrare difetto alcuno, non trova fondamento la richiesta di risarcimento del danno eventualmente svolta dal compratore, dal momento che viene a mancare del tutto il presupposto essenziale della domanda e cioè il colpevole inadempimento del venditore.
Il compratore, nel formulare la richiesta di risarcimento, deve determinare e quantificare il danno patito (ad esempio: in una lavorazione industriale del metallo, il malfunzionamento di un macchinario che emette un getto d’aria che soffia via i residui della lavorazione – trucioli e briciole di metallo – fa sì che questi ultimi entrino nel meccanismo di un altro macchinario, determinandone l’arresto per un periodo di 2 ore e ritardo nella produzione, con conseguente calo a fine giornata di 10 unità prodotte).
Sia il venditore sia il compratore hanno dunque interesse a far sì che il contratto che regola i loro rapporti disciplini questa delicata fase, onde non vanificare gli effetti economici perseguiti da entrambi (corrispettivo in denaro per il primo e merce adeguata alle proprie esigenze per il secondo) e non far venire meno la redditività del rapporto commerciale per il futuro.
A cura dell’Avvocato Corinne Ciriello