Sono tenuti a versare l’IRPEF solo in Italia i cittadini frontalieri residenti in Francia, in presenza di remunerazioni che arrivano da un Ente pubblico italiano.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25608 del 25 settembre 2024, infatti, la Convenzione tra Italia e Francia stabilisce che le somme pagate da uno Stato o da un Ente locale per i servizi resi sono imponibili esclusivamente nel medesimo Paese.
Come previsto dall’articolo 19 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, stilata per evitare doppie tasse in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio:
Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte ha negato il rimborso delle imposte IRPEF verste in Italia da un lavoratore residente in Francia ma assunto presso il Comune di Ventimiglia.