Fra le norme di riforma fiscale approvate nel corso di quest’anno e che entrano in vigore a partire dal prossimo gennaio 2025 ci sono anche le novità sul calcolo della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. Introdotte dal decreto 113/2024, vengono rese attuative dalla Risoluzione 67/2024.
Le strutture mobili di pernottamento, come le roulotte, non avranno più rilevanza catastale ma sulle aree attrezzate per allestirle si applica una maggiorazione dell’85%, che scende al 55% per quelle non attrezzate e destinate al pernottamento degli ospiti.
Non concorrono al valore catastale roulotte e case mobili
Partiamo dall’irrilevanza catastale delle strutture mobili. E’ prevista dal comma 1 dell’articolo 7-quinquies del decreto 113/2024, in base a cui «a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale». Il fisco chiarisce che si tratta di strutture mobili come roulotte, camper, caravan e simili, ma anche le cosiddette “case mobili” (o “mobile home”). E che non solo non vengono calcolate per determinare la rendita catastale, ma anche nella rappresentazione nella mappa catastale e nella planimetria catastale.
Resta però ferma la rilevanza ai fini della rappresentazione e del censimento catastale delle case mobili per il periodo precedente alla data del primo gennaio 2025.
Il calcolo delle aree per il pernottamento
Per quanto riguarda le aree destinate al pernottamento degli ospiti, come detto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti delle strutture mobili e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari».
Non c’è nessuna differenza tra aree attrezzate per le case mobili e aree attrezzate per gli altri tipi di allestimenti mobili di pernottamento. Quindi, nella stima della rendita catastale delle unità immobiliari destinate a strutture ricettive all’aperto, il valore di mercato ordinariamente attribuito, secondo i principi dell’estimo catastale, alle aree attrezzate idonee per ospitare qualunque allestimento mobile di pernottamento come sopra definito deve essere incrementato di una percentuale pari all’85%. Per le restanti aree destinate al pernottamento, il valore di mercato ordinariamente attribuito deve essere incrementato di una percentuale pari al 55%.
Aggiornamento catasto entro il 15 giugno
I proprietari delle strutture devono presentare entro il 15 giugno 2025 le necessarie dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, al fine di adeguare gli atti e gli elaborati catastali alle nuove disposizioni. La mancata presentazione fa scattare sanzioni.