L’INL ha fornito le indicazioni sul regime di sanzioni previsto per le imprese e i lavoratori autonomi tenuti ad acquisire la patente edilizia a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024, nei casi in cui operino nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Il documento indica la sanzioni minima che scatta nei casi di inadempienza, spiega come calcolare l’esatto importo dovuto e sottolinea i casi in cui è possibile operare nelle more della regolarizzazione.
Patente a punti: quando scattano le sanzioni
Il riferimento normativo è sia l’articolo 27 del DLgs n. 81/2008 (“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), sia il più recente DM n. 132/2024 del 18 settembre scorso (l’ultimo Decreto PNRR).
Le nuove indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro fannos eguito alla Circolare n. 4/2024 ed alla Nota prot. n. 11705 del 6 dicembre 2024 dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Come funziona la patente a punti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100, mentre con punteggio inferiore a quindici crediti non è consentito operare nei cantieri temporanei o mobili.
Nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività salvo diversa comunicazione notificata dall’INL. Inoltre, è permesso il completamento degli appalti o subappalti in corso di esecuzione se lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, sempre che non ci sia diversa indicazione INL e ad eccezione di coloro i quali siano risultati del tutto privi di patente o non abbiano trasmesso la richiesta tramite portale dedicato.
Come si ottiene il rilascio della patente edilizia
Il DM 132/2024 (in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024) ha introdotto il Regolamento attuativo della patente per imprese e autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (esclusi coloro che effettuano solo forniture o prestazioni intellettuali). Per ottenere la patente, è necessario completare i seguenti passaggi:
- iscrizione alla Camera di Commercio
- DURC valido (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- certificazione di regolarità fiscale
-
dichiarazione sostitutiva che attesti:
- regolarità degli obblighi formativi.
- presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se obbligatoria.
La domanda deve essere presentata tramite il portale web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’autocertificazione che certifichi i requisiti sopra richiesti. Al termine del processo, viene rilasciata una patente digitale contenente:
- dati identificativi dell’impresa, del titolare o del lavoratore autonomo,
- data di rilascio e numero della patente,
- punteggio iniziale e quello aggiornato,
- eventuali sospensioni o provvedimenti con relativa decurtazione dei crediti.
Come si calcola l’importo della sanzione
Il regime sanzionatorio scatta sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti sia per chi ne è privo, partendo da una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori. Come riferimento economico necessario per il calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, l’INL sottolinea che è pari al 10% del valore dei lavori, al netto IVA, riferendosi sempre al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore.
Oltre al capitolato dei lavori e al costo degli stessi, è anche possibile prendere in considerazione eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
L’importo della sanzione non può essere inferiore a 6mila euro. È comunque prevista la riduzione a un terzo, nel caso in cui la sanzione viene pagata entro 60 giorni.
Tutti i dettagli nella Nota INL n.9636 del 9 dicembre 2024.