Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 192/2024 con la revisione del regime impositivo applicato ai redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti.
Il decreto di riforma IRPEF e IRES contiene una serie di profonde novità, soprattutto in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma anche alcune nuove agevolazioni che comportano la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente. Infine, sono previste nuove semplificazioni contabili per le imprese.
La versione finale del provvedimento, che entra in vigore il 31 dicembre 2024, ha recepito una serie di rilievi parlamentari, come da prassi per i dlgs attuativi di una delega, in questo caso per la riforma fiscale.
Vediamo una panoramica delle novità in arrivo.
Riforma del reddito da lavoro autonomo
Fra le norme fondamentali del decreto di riforma c’è l’introduzione del principio di omnicomprensività che equipara i criteri di determinazione del reddito autonomo a quello del lavoro dipendente. Quindi, rilevano tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta, al netto delle relative spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
In parole più semplici, fanno ora parte del reddito da lavoro autonomo tutte le remunerazioni, in denaro o in natura, da parte del comittente. Un po’ come avviene per i fringe benefit nel lavoro dipendenti.
- La nuova formulazione dell‘articolo 54 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività (confermando la rilevanza del principio di cassa).
- Oggi invece «il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione».
Trattamento fiscale per spese e rimborsi
Restano esclusi i contributi previdenziali, mentre ci sono novità sui rimborsi spese.
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente, oppure il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi. Infine, le spese relative all’esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Altre voci di reddito autonomo
Vengono definite con precisione le regole per la concorrenza alla formazione del reddito di plusvalenze dei beni mobili strumentali e della cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.
E si introduce la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Nuove deduzioni per il lavoro dipendente
Sul lavoro dipendente, viene introdotto una novità sulla deducibilità dei contributi versati ai Fondi integrativi del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) fino a un massimo di 3.615,20 euro, se iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e se operanti secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Si sostituisce quindi la precedente regola che prevedeva prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti sempre con decreto ministeriale.
Vengono esclusi dall’imponibile anche contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, anche per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Semplificazioni IRES per le imprese
In materia di IRES, a beneficio delle imprese si introducono misure per la riduzione del doppio binario fra valori contabili e fiscali, ad esempio in materia di sopravvenienze attive, valutazioni delle opere infrannuali, forniture o servizi di durata ultrannuale.
E una serie di disposizioni su riallineamento, ad esempio in caso di operazioni straordinarie, affrancamento straordinario delle riserve, riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, scissione per scorporo, conferimenti di aziende e di partecipazioni e delle relative plusvalenze e minusvalenze, liquidazione ordinaria.