Per comprovare la notifica della cartella esattoriale può essere sufficiente una fotocopia, unitamente alla documentazione della notifica stessa o dell’avviso di ricevimento. Non è quindi necessario produrre in giudizio la cartella in originale.
Lo ha stabilito la quinta sezione della Corte di cassazione, con l’Ordinanza 24616/2024.
Notifica cartella: basta la fotocopia
Il caso esaminato riguarda un contribuente che contestava l’efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, consistente nella notifica della cartella e di una fotocopia non vidimata. Il contribuente riteneva che, non essendoci il documento originale, non ci fosse una prova certa dell’avvenuta notifica.
La sentenza ha invece stabilito che la prova della notifica o dell’avviso di ricevimento sono elementi sufficienti per attestare l’avvenuta consegna della cartella, anche se quest’ultima viene riprodotta in semplice fotocopia. Questo, perché la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte.
Copia notifica: valida fino a prova contraria
Per invalidare la fotocopia bisogna provare che non è conforme, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
Viceversa, in base all’articolo 2719 del Codice Civile, il giudice può accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Vengono citate anche diverse sentenze di Cassazione che vanno in questo senso (Cassazione, nn. 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021), stabilendo che la produzione di una fotocopia ha validità ai fini processuali. A meno che non ci siano contestazioni che riescano a provare la conformità rispetto all’originale.
In ultima analisi, la copia fotostatica ha valenza probatoria e ricade sulla controparte l’onere della contestazione di non conformità all’originale.