L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al calcolo della plusvalenza imponibile per immobili ristrutturati tramite Superbonus, ceduti entro dieci anni e acquisiti per successione anche se solo in parte.
Con la risposta n. 208 pubblicata il 23 ottobre 2024, è stato ribadito che sono tassabili soltanto le plusvalenze (ossia i maggiori rivaci rispetto al prezzo originario della casa) originate dalla cessione di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolati dal Superbonus, purché siano terminati da non più di dieci anni e anche se eseguiti solo sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Sono escluse dall’imponibilità, invece, le plusvalenze che derivano dalle cessioni di immobili acquisiti per successioni. Richiamando la circolare n. 13/E del 2024, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’ambito applicativo della lettera bbis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione. In altri termini, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa. Si ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione.
L’esclusione dalla tassazione aggiuntiva opera anche nel caso in cui la proprietà sia derivata solo in parte da una successione.