L’INPS fornisce indicazioni sulla sospensione d’ufficio delle aziende agricole con posizioni contributive caratterizzate solo da operai a tempo determinato.
Per sospensione dell’attività con dipendenti si intende il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli.
Con la circolare n. 91/2024, viene chiarito che il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico, potendo svolgere attività di produzione anche senza avere in corso contratti di lavoro.
L’assenza di operai in forza, però, determina il venir meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, pertanto il datore di lavoro deve comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
In caso di assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva sospesa, invece, l’attività prevede il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.
Il datore di lavoro deve inviare la denuncia di variazione attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” presente nell’area riservata del portale INPS, in modo tale da farla pervenire all’Istituto entro 30 giorni dall’assunzione.
Un ultimo chiarimento INPS:
Non integra la fattispecie della sospensione dell’attività, la condizione dell’azienda che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali.