Il DL Omnibus, convertito nella Legge n. 143/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce novità di rilievo per le strutture ricettive all’aperto, escludendo dal calcolo della rendita catastale roulotte, case mobili e caravan posizionati nelle aree adibite a campeggi e villaggi.
Gli allestimenti mobili che sono dotati di meccanismi di rotazione funzionanti sono considerati “irrilevanti” a fini catastali, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Di contro, a partire dalla stessa data aumentano i valori delle aree attrezzate.
La modifica normativa è destinata da un lato a sollevare le imprese del settore da obblighi di censimento e calcolo delle rendite, ma impone al contempo aggiornamenti sui dati catastali delle aree ospitanti entro precise scadenze.
Aumento rendite catastali per aree all’aperto
Con l’inizio del 2025, dunque, in base alle novità della Legge 143/2024, le strutture ricettive all’aperto, come campeggi e villaggi turistici, vedranno cambiamenti significativi nella stima catastale. La nuova normativa distingue tra aree attrezzate e non attrezzate destinate al pernottamento. In particolare:
- le aree attrezzate per allestimenti mobili subiranno un aumento del valore catastale dell’85% rispetto ai valori di mercato comunemente attribuiti;
- le aree non attrezzate destinate al pernottamento vedranno un incremento del 55% sui valori catastali usuali.
Questi incrementi avranno un impatto diretto sulla rendita catastale delle aree, con conseguenze anche a livello fiscale per i gestori delle strutture ricettive all’aperto.
Decorrenza nuove rendite catastali
In deroga alle disposizioni vigenti, le rendite catastali rideterminate per l’anno di imposta 2025, se presentate entro il 15 giugno, avranno effetto retroattivo dal 1° gennaio dello stesso anno. Tale deroga si discosta dall’articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che stabilisce come data di decorrenza quella dell’ultimazione dei lavori o dell’utilizzo effettivo del bene.
Obblighi di aggiornamento catastale
Gli intestatari catastali delle strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni aggiornando la mappa catastale e il Catasto Fabbricati entro il 15 giugno 2025. In caso di mancata presentazione degli aggiornamenti richiesti, l’Agenzia delle Entrate procederà alla redazione d’ufficio degli atti, imponendo ai titolari inadempienti i relativi oneri.
Nello specifico, sono previsti due tipi di atti di aggiornamento:
- atti di aggiornamento geometrico per l’aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati che riportino le modifiche alla struttura per riflettere le nuove disposizioni.
Sanzioni per mancato aggiornamento
La mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale comporta l’avvio di una procedura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, che procederà a eseguire i necessari adeguamenti con costi a carico dei titolari della struttura, in base a quanto stabilito dalla legge 311 del 2004.
Gli intestatari catastali avranno 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per provvedere agli aggiornamenti prima di incorrere nelle sanzioni previste.