Tratto dallo speciale:

Ricalcolo esonero INPS per il Bonus Agricoltori Under 40

di Teresa Barone

Pubblicato 10 Ottobre 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 06:46

logo PMI+ logo PMI+
L’INPS ha comunicato il ricalcolo dell’importo relativo all’esonero contributivo previsto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40.

L’INPS ha comunicato il ricalcolo dell’importo relativo all’esonero contributivo previsto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli under 40, per gli anni 2020, 2021 e 2022.

L’operazione di ricalcolo del bonus (valido per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente) è stata effettuata a seguito delle verifiche di conformità alla normativa sul regime “de minimis”, pertanto:

Nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’Istituto non ha proceduto all’erogazione del beneficio.

Esonero contributivo per agriucoltori under 40

L’esenzione INPS è stata applicata nel periodo 2020-2023 ma vale per 24 mesi, a beneficio degli agricoltori di età inferiore a 40 anni iscritti per la prima volta alla gestione previdenziale dei Coltivatori Diretti e IAP, con avvio dell’esonero a partire dalla data di iscrizione. L’incentivo alleggerisce gli oneri senza ridurre l’aliquota di computo della prestazione pensionistica.

Il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.

La legge prevede però che il beneficio sia cumulabile nei limiti del rispetto dei massimali previsti dalla regola del de minimis comunitaria. E dunque scatta qui il ricalcolo INPS nei casi in cui la soglia risulti superata.

Ricalcolo e compensazione credito residuo

L’INPS ha effettuato al ricalcolo dell’esonero per le nuove iscrizioni negli anni 2020, 2021 e 2022, applicandolo al periodo di sspettanza pari a 24 mesi dalla data di iscrizione dei richiedenti.

Per visualizzare le risultanze della rielaborazione è possibile consultare la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS, nella sezione “News individuali” o anche nel proprio Cassetto Previdenziale, effettuando il seguente percorso:

Cassetto previdenziale del contribuente > Telematizzazione > Consulta Richieste

L’estratto conto, invece, è stato aggiornato centralmente: coloro che vogliono usufruire dell’eventuale credito residuo sono chiamati a presentare l’apposita istanza di compensazione.

Tutti i dettagli, nel Messaggio n. 3338/2024.