Buoni pasto e indennità anche in ferie: sentenza di Cassazione

di Barbara Weisz

8 Ottobre 2024 09:00

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Il lavoratore ha diritto nelle ferie a una retribuzione analoga a quella ordinaria, compresi buoni pasto e indennità di mansione: Corte UE e Cassazione.

Indennità di mansione e buoni pasto vanno pagati anche durante le ferie. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, richiamando le pronunce della Corte di Giustizia europea sul concetto di ferie annuali retribuite.

Il principio fissato dalla giurisprudenza comunitaria è che durante i riposi contrattuali sia mantenuta la retribuzione comprensiva di tutti gli elementi ordinariamente previsti in busta paga nelle altre mensilità.

La retribuzione delle ferie nel diritto europeo

L’Ordinanza n. 25840/2024 conferma un orientamento a più riprese applicato dalla Suprema Corte, in in linea con la Direttiva 2003/88/CE (articolo 7) e sue interpretazioni da parte della Corte di Giustizia Europea. Il principio ribadito è il seguente: la retribuzione delle ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Per esempio, nel caso del personale navigante delle compagnie aeree, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa.

L’esempio è emblematico perché oggetto di sentenze di Cassazione che fanno prevalere questo principio anche sui contratti nazionali.

I CCNL non possono prevedere una restrizione rispetto a questo diritto, che deve considerarsi obbligatoriamente applicabile in tutto i Paesi Membri della UE perché contenuto in una direttiva su cui c’è anche un’interpretazione della Corte di Giustizia. Come rileva l’ordinanza di Cassazione:

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale

Buoni pasto e indennità di mansione anche in ferie

Nel rispetto di questi principi, la sentenza dà ragione alla ricorrente sul diritto ai buoni pasto e dell’indennità perequativa e compensativa. Quest’ultima è una somma legata alle mansioni svolte, riconosciuta dopo l’abolizione di precedenti indennità.

Come si legge nell’ordinanza: «l’indennità perequativa era stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l’indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell’indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale».

Questi elementi e i buoni pasto rappresentano parti della retribuzione non straordinarie, vanno quindi pagati anche durante le ferie, perché una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.

Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Significa che tutte le voci della retribuzione presenti in via ordinaria in busta paga vanno mantenute anche durante i periodo di assenza per ferie, in diretta applicazione del diritto europeo.