Operativo il nuovo ravvedimento operoso per le omissioni contributive INPS per le denunce di competenza dal 1° settembre 2024: chi si mette in regola entro 120 giorni dalla scadenza originaria paga una sanzione ridotta, pari al tasso BCE (pari al 3,65% dal 18 settembre), senza più applicare la maggiorazione del 5,5%. Dunque, a partire dai contributi dovuti per l’UniEmens di settembre, che sarebbe in scadenza il 16 ottobre, si potrà pagare entro 4 mesi con una sanzione ridotta dell’1,825% (ossia al annuo su sei mesi).
A fare il punto è la Circolare attuativa INPS n.90 del 4 ottobre 2024. Le nuove norme semplificano gli adempimenti per i datori di lavoro e introducono un approccio più collaborativo, simile a quello già adottato dall’Agenzia delle Entrate. Al contempo, il sistema resta rigoroso nei confronti di chi non adempie, garantendo misure sanzionatorie severe per le inadempienze.
Sanzioni per mancati pagamenti INPS: le novità
Si tratta delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-legge 19/2024, convertito nella Legge 56/2024 (in vigore dal 1° settembre), che apportano importanti novità in materia di accertamenti e sanzioni contributive, mirate a favorire la regolarizzazione volontaria dei contributi, a semplificare le interazioni con l’INPS e a rafforzare il sistema sanzionatorio per le imprese inadempienti.
La revisione del regime sanzionatorio per le omissioni e le evasioni contributive, cambia per le violazioni commesse a partire dal 1° settemre 2024. Si punta a favorire la conformità contributiva e ridurre le sanzioni per chi regolarizza spontaneamente la propria posizione.
- Regolarizzazione agevolata: le aziende che spontaneamente regolarizzano omissioni contributive entro 120 giorni dalla scadenza, evitando contestazioni ufficiali, potranno beneficiare di una riduzione della sanzione. Invece della sanzione standard del 4,25% maggiorata di 5,5 punti, si applicherà solo il tasso ufficiale di riferimento. Questo sistema si avvicina al “ravvedimento operoso” e intende incentivare il versamento tempestivo delle somme dovute.
- Sistema di interscambio con l’INPS: il nuovo sistema, previsto a partire dal 1° settembre 2024, mira a migliorare la comunicazione tra INPS e datori di lavoro, fornendo a quest’ultimi dati rilevanti per valutare e regolarizzare in modo proattivo la propria posizione contributiva. Questo permette di evitare errori e discrepanze, facilitando una risoluzione preventiva delle eventuali irregolarità.
- Regime sanzionatorio confermato per gli inadempienti: per le aziende che non adempiono entro i termini stabiliti, le sanzioni mantengono il regime attuale, con una maggiorazione di 5,5 punti in caso di omissione e una sanzione fino al 60% dell’importo dovuto in caso di evasione. Inoltre, il mancato pagamento comporta anche l’applicazione di interessi di mora.
- Controlli remoti e accertamenti INPS: l’INPS potrà condurre verifiche a distanza, avvalendosi di dati raccolti da più fonti senza bisogno di interventi fisici presso le aziende. Questa misura è particolarmente utile per la verifica dei contributi legati a lavoratori in appalto o in distacco e per il riscontro di situazioni di irregolarità in tali contesti.
Tabella importi per il nuovo ravvedimento operoso INPS
Ecco un riepilogo dettagliato in forma di punti elenco riguardante il regime sanzionatorio in vigore dal 1° settembre 2024, tratto dal file fornito:
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Omissione
- Pagamento entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento e tetto al 40%.
- Pagamento oltre 120 giorni dalla scadenza: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti, tetto al 40%.
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Evasione
- Sanzione civile con tasso annuo pari al 30%, tetto al 60%.
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Regolarizzazione spontanea entro 12 mesi
- Entro 30 giorni dalla denuncia: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento più 5,5 punti, tetto al 40%.
- Entro 90 giorni dalla denuncia: sanzione civile con tasso annuo ufficiale di riferimento più 7,5 punti, tetto al 40%.
- Per entrambe le condizioni, il pagamento rateale è accettato a patto che la prima rata sia pagata e le successive siano versate in modo completo e puntuale.
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Situazione debitoria rilevata d’ufficio o tramite verifiche ispettive
- Omissione: entro 30 giorni dalla notifica, sanzione civile con tasso annuo di riferimento aumentato di 5,5 punti e tetto al 40%, ridotta al 50% in caso di rateizzazione.
- Evasione: entro 30 giorni dalla notifica, sanzione civile pari al 30% annuo con tetto al 60%, ridotta al 50% in caso di rateizzazione.
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Mancato o ritardato pagamento per incertezze oggettive
- Entro il termine fissato, applicati gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 del Codice Civile.
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Attività di compliance
- Omissione: Ttermini definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sanzione civile con tasso ufficiale di riferimento e tetto al 40%.
- Evasione: termini definiti dal Consiglio di Amministrazione, sanzione civile con tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, tetto al 40%.
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Accertamento d’ufficio
- Omissione: entro 30 giorni dall’avviso di accertamento, sanzione civile con tasso di riferimento aumentato di 5,5 punti e tetto al 40%, ridotta al 50% per i pagamenti rateizzati.
- Evasione: entro 30 giorni dall’avviso, sanzione civile pari al 30% con tetto al 60%, ridotta al 50% per i pagamenti rateizzati.
Questo schema riassume il regime sanzionatorio, specificando tempi di pagamento, condizioni delle sanzioni e possibilità di rateizzazione.
Incentivi alla regolarizzazione spontanea
Il decreto introduce una sanatoria simile al ravvedimento operoso: le aziende che, entro 120 giorni dalla scadenza, provvedono spontaneamente a sanare omissioni contributive con un unico pagamento evitano la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento (TUR) sulla sanzione civile. Di conseguenza, la sanzione si calcola unicamente sul TUR, attualmente al 4,25%. La sanzione non potrà comunque superare il 40% dell’importo dovuto.
In caso di evasione, le norme confermano la sanzione civile al 30% (massimo 60%) annuale, ridotta al 4,25% + 5,5 punti se la denuncia è volontaria e entro 12 mesi dal termine di pagamento.
Un’importante novità riguarda i versamenti rateali per le sanatorie relative a evasione contributiva: il tasso di riferimento aumenta di 7,5 punti se il saldo avviene entro 90 giorni dalla denuncia, mentre il regime agevolato in caso di rateizzazione vale solo se la prima rata viene pagata tempestivamente. In caso di ritardi o mancanza di una delle rate, si torna alle sanzioni ordinarie.
Nuovo sistema di comunicazione con l’INPS
Dal 1° settembre 2024, l’INPS attiva un nuovo canale informativo per i datori di lavoro, che potranno accedere a dati fondamentali sulla loro situazione contributiva, utili per la regolarizzazione preventiva e il dialogo con l’ente in caso di errori o discrepanze. Il canale sarà definito dal Consiglio di Amministrazione INPS, previa approvazione del Ministero del Lavoro, e permetterà di intervenire prima che le irregolarità sfocino in contestazioni o sanzioni, accedendo alle sanzioni ridotte in caso di adempimento volontario.
Sanzioni civili per inadempienti
Il decreto conferma le sanzioni civili ordinarie in caso di mancato adempimento contributivo. In presenza di omissione, il TUR viene maggiorato di 5,5 punti; in caso di evasione, la sanzione è del 30% l’anno, con un massimo del 60%. Nel caso in cui il debito non venga completamente saldato entro il tetto massimo di sanzioni civili, scattano gli interessi di mora.
Accertamenti e controlli
Dal 1° settembre 2024, l’INPS può condurre accertamenti a distanza, senza interventi ispettivi in loco, per rilevare irregolarità in materia contributiva, in particolare per i lavoratori in appalto o distacco. Grazie all’accesso a dati di altre amministrazioni pubbliche, l’INPS emetterà avvisi di accertamento via PEC, senza necessità di notifiche fisiche.
Misure semplificate e compliance
Per incoraggiare l’adempimento volontario, il decreto prevede un regime agevolato delle sanzioni in caso di regolarizzazione anticipata e introduce strumenti di dialogo preventivo con l’INPS. È confermato anche il regime di riduzione delle sanzioni in caso di accertamenti d’ufficio, che prevede una diminuzione del 50% se il contribuente regolarizza entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento.