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E-commerce: piattaforme e venditori con obbligo di tracciabilità

di Anna Fabi

7 Ottobre 2024 10:01

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E-Commerce: dall'Agenzia delle Entrate, la definizione di piattaforma e venditore a cui si applicano le regole DAC7 sullo scambio di informazioni fiscali.

Con il principio di diritto 3/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta definizione di “piattaforme” e “venditori” ai fini dell’applicazione dei nuovi adempimenti in capo ai siti di shopping online.

La normativa di riferimento è il dlgs 32/2023, in base al quale i gestori di e-commerce digitali che soddisfano determinati requisiti devono consentire l’identificazione dei venditori che operano tramite la loro piattaforma ed inviarne al Fisco i relativi dati, evidenziando le attività intermediate, i corrispettivi versati e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.

Sono dati che servono al successivo scambio di informazioni fiscali con le amministrazione estere, in attuazione della direttiva UE 2021/514 (DAC 7).

Le modalità di comunicazione di queste informazioni erano già contenute nel provvedimento ddirettoriale delle Entrate dello scorso 20 novembre 2023 ma, in seguito a numerose richieste di chiarimento, arrivate anche tramite interpello, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo principio di diritto, con il quale chiarisce le seguenti definizioni.

  • Piattaforma: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti. Non è necessario che ci sia un contatto diretto tra venditori e altri utenti di un sito web, e sono ricompresi anche i casi in cui la piattaforma agisca da intermediario.
  • Venditore: utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente.

Le attività pertinenti sono le seguenti:

  • locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  • servizi personali;
  • vendita di beni;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Ricadono in questa definizione le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, a meno che il venditore non agisca come dipendente del gestore di piattaforma o di un’entità collegata.

Queste definizioni, spiega il Fisco, sono in linea con le Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy elaborate dall’OCSE.