Certificazione imprese appaltatrici: attestato obbligatorio

di Teresa Barone

2 Ottobre 2024 12:03

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Ecco le istruzioni per richiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei requisiti richiesta dal committente alle imprese appaltatrici.

La normativa vigente in materia di appalti prevede una serie di adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

Il committente, nello specifico, deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici il certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza di una serie di requisiti, prendendo in considerazione l’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute.

I requisiti comprendono l’essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, l’aver eseguito versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi, il non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione.

Per ottenere la certificazione, le imprese appaltatrici devono presentare un’apposita istanza all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta, utilizzando il modello reperibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate (scaricabile cliccando qui), da presentare in uno dei seguenti modi:

  • utilizzando il servizio “Consegna documenti e istanze” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • con Raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento di identità del firmatario del modello;
  • inviando una PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente (qui la lista) specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”;
  • consegnando il modello all’ufficio territoriale competente.

Il certificato di sussistenza dei requisiti viene prodotto a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e vale quattro mesi dalla data del rilascio.