Il terzo decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza apre alla possibilità di patteggiare i debiti fiscali, attraverso il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori.
Nell’ambito della composizione negoziata diventa possibile, per le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, formulare una proposta di accordo transattivo.
La proposta, in ogni caso, deve allegare la relazione redatta da un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, oltre a una seconda relazione che metta nero su bianco la veridicità dei dati aziendali, redatta dall’incaricato della revisione legale o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Restano esclusi dall’opportunità di patteggiamento i debiti con gli Enti previdenziali e assicurativi, ma anche i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea.
L’efficacia dell’accordo parte dal suo deposito presso il Tribunale competente, chiamato ad autorizzare l’esecuzione.