La sostituzione della caldaia rientra negli interventi di manutenzione straordinaria e può avere valore per la richiesta del Bonus Mobili ed elettrodomestici, ma solo per accedere alla detrazione prevista dall’Articolo 16-bis del TUIR (comma 1), che corrisponde al 50%.
Non può invece beneficiare della detrazione indicata dall’Articolo 1 (comma 347), che disciplina l’Ecobonus per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, compresa la messa a punto del sistema di distribuzione.
Il requisito del cambio caldaia riconducibile a manutenzione straordinaria ( in quanto sostituzione di una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento) è stato messo nero su bianco a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/2016.
Il documento di prassi richiama le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, le quali specificano che:
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
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In base a tale principio, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che possa dare diritto al Bonus Mobili solo la sostituzione delle caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50% (Bonus Ristrutturazioni).