Diffida amministrativa sul lavoro: sanatoria ogni 5 anni, elenco violazioni ammesse

di Teresa Barone

20 Settembre 2024 09:54

logo PMI+ logo PMI+
Nuova diffida amministrativa, sanatoria per violazioni sul lavoro, una sola ogni cinque anni: elenco infrazioni sanabili secondo l'Ispettorato del Lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato l’elenco delle violazioni che prevedono l’applicazione della nuova diffida amministrativa, introdotta con il decreto-legislativo n. 103/2024: sono esclusi gli illeciti relativi alla tutela della salute, all’incolumità pubblica e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Nota INL n. 6774/2024 introduce una serie di precisazioni in merito al nuovo strumento, che può essere applicato una sola volta per ogni violazione in un arco di cinque anni.

Significa che, se in questo periodo non vi sono stati accertamenti per altre violazioni sanabili, la diffida può essere concessa anche per infrazioni diverse da quella originariamente oggetto di accertamento.

Ma vediamo tutti i dettagli.

Diffida amministrativa: come funziona

Il Dlgs 103/2024 (recante “ Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022 , n. 118 “.) ha introdotto la diffida amministrativa, operativa per le violazioni accertate dal 2 agosto. Prevede una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 5mila euro: non potrà essere applicata, tuttavia, se nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento il trasgressore è stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili con la diffida stessa, anche se diverse.

A differenza della diffida accertativa prevista dall’art. 13 del D.lgs n. 124/2004, la nuova diffida amministrativa non può essere applicata a infrazioni come il lavoro nero, sanzioni proporzionali (es. obbligo di collocamento) o violazioni che compromettono l’interesse giuridico tutelato, come l’orario di lavoro.

Come sottolinea l’INL, infatti, il nuovo strumento ha natura procedurale.

Violazioni sanabili con diffida amministrativa

La nuova diffida non si applica agli obblighi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro o alla tutela della salute pubblica, secondo l’art. 6 del D.lgs n. 103/2024. Tuttavia, l’INL ha ampliato l’interpretazione, includendo le violazioni amministrative che impattano la “sicurezza sociale” dei lavoratori, come previsto dall’art. 38 della Costituzione. Questo approccio più ampio potrebbe creare margini di contenzioso legale.

In termini di applicabilità, inoltre, l’INL chiarische la la diffida amministrativa può scattare anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto ma non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene si riferiscano ad accertamenti avviati prima di questa data.

Elenco violazioni sanabili: la tabella INL

Allegati alla Nota INL è possibile trovare il modello di verbale di diffida amministrativa e l’elenco delle violazioni che ne prevedono l’applicazione.

VIOLAZIONE (Rubrica INL) NORMA DI RIFERIMENTO
Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, s.m.i.
Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979, modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008
Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 176/2007
Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio Art. 4, comma 9, LEGGE 17 agosto 2005, n. 173
Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro Art. 4 bis, comma 5, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, modificato dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
Cessazione gente di mare Art. 11, comma 3, D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231 e art. 40, comma 6, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. n. 133/2008
Mancata corresponsione retribuzione lavoro festivo Art. 5, Legge 27 maggio 1949, n. 260
Comunicazione di cessazione Art. 21, comma 1, Legge 29 aprile 1949, n. 264, sostituito dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
Omessa Comunicazione – Datore di lavoro pubblico e privato – terapisti della riabilitazione Art. 4, comma 4, Legge n. 29/1994
Cessazione, variazione o sospensione di attività alla CCIAA Art. 2, D.L 352/1978 convertito con modificazioni dalla Legge 467/1978
Omessa consegna prospetto paga – ipotesi base Art. 1, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Omessa consegna prospetto paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga – ipotesi base Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Inesattezza prospetto di paga – più di 5 lavoratori o periodo superiore a sei mesi Art. 5, LEGGE 5 gennaio 1953 n. 4
Comunicazione preventiva di assunzione laddove non sia applicabile la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” Art. 9 bis, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 510/96
Assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione – AGENZIE DI LAVORO Art. 9 bis, comma 2, secondo periodo, D.L. 510/96, convertito in L. 28 novembre 1996 n. 608, modificato dall’art. 1, comma 1180, L. 27 dicembre 2006 n. 296
Correzione comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione a seguito di riqualificazione – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 9 bis, comma 2, D.L. N. 510/96, convertito in L. N. 608/96, modificato dall’art. 1, comma 1180, L. N. 296/06, modificato dall’art. 5, comma 1, L. N. 183/2010
Omessa corresponsione assegni familiari – ipotesi base Art. 37, D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797
Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza fino a cinque lavoratori Art. 25, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Violazione del principio di non discriminazione – inosservanza oltre cinque lavoratori Art. 25, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Omessa informazione posti vacanti presso l’utilizzatore Art. 31, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Contratto di somministrazione – elementi mancanti Art. 33, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Omessa comunicazione al lavoratore Art. 33, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Disparità di trattamento economico e normativo Art. 35, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Omessa fruizione servizi sociali e assistenziali Art. 35, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Omessa comunicazione contratti di somministrazione conclusi Art. 36, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Omissione del piano formativo Art. 42, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Attribuzione a livelli inferiori Art. 42, comma 5, lettera b), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Assenza tutore o referente aziendale Art. 42, comma 5, lettera c), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Comunicazione preventiva lavoro agile Art. 23, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81
Comunicazione distacco intra-rete Art. 30 comma 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 – art. 2 del decreto ministeriale 29 ottobre 2021 n. 205
Violazione corresponsione retribuzione lavoratori a domicilio (cottimo) Artt. 8 e 9, LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877

Applicazione quinquennale

La diffida può essere concessa per violazioni accertate la prima volta in cinque anni, calcolati a ritroso dalla data di accertamento. Durante questo periodo, non devono esserci stati altri accertamenti per violazioni sanabili tramite diffida amministrativa o accertativa, inclusi i casi di diffida “ora per allora”.

Il trasgressore ha 20 giorni per porre rimedio all’illecito, periodo che sospende la notifica formale della violazione.