Il nuovo decreto correttivo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri, ha introdotto introduce novità relative alla prededucibilità dei crediti, alla composizione negoziata della crisi, al trattamento relativo ai crediti tributari e contributivi e alla liquidazione giudiziale.
Tra le tante modifiche migliorative, c’è ne sono alcune che appaiono invece penalizzanto per i piccoli debitori, che avranno maggiori difficoltà di accesso al concordato minore.
Concordato minore senza domanda prenotativa
Modificando l’articolo n. 65 del Codice, il Terzo Correttivo prevede che non si possa accedere al concordato depositando una domanda prenotativa così come previsto per i grossi debitori che accedono al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione.
Significa che i piccoli debitori non possono richiedere la protezione immediata del proprio patrimonio in fase di predisposizione del piano di ristrutturazione.
Piccoli debitori senza tutele immediate
Se nel concordato preventivo il debitore può richiedere le misure protettive già con la domanda di prenotazione, nel concordato minore è necessario prima che avvenga il deposito del piano e che sia definita la proposta definitiva.
Sebbene il correttivo limiti l’opzione soltanto in alcuni casi particolari (indicati all’articolo 271 del Codice), questa opportunità riservata solo al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, mentre per i piccoli debitori la corsia preferenziale è preclusa.
Questa scelta del legislatore lascia i piccoli debitori esposti a eventuali azioni esecutive da parte dei creditori, che potrebbero intaccare beni essenziali prima ancora di poter avviare il risanamento.