Diventano più flessibili le regole sul passaggio generazionale delle imprese familiari e si estendono alle società estere residenti. Resta esentasse il trasferimento dell’azienda o di quote al coniuge e ai discendenti, ma con disposizioni meno vincolanti delle precedenti.
L’obbligo di prosecuzione dell’attività: continua a essere previsto a fronte del passaggio di controllo dell’azienda, mentre nel caso di trasferimento di azioni basta che venga mantenuto il controllo per almeno cinque anni. E se l’operazione riguarda il trasferimento di altre tipologie di quote sociali, come quelle di società di persone, il requisito per il beneficio fiscale è la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni. In tutti i casi, gli impegni vanno presi in forma scritta all’atto del trasferimento.
Sono le novità in materia di successione aziendale contenute nel decreto delegato di Riforma Fiscale approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 7 agosto 2024.
Trasferimento d’azienda a figli e coniuge esentasse
Il decreto legsilativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA», in materia di trasferimento d’azienda, va a modificare l’articolo 3, comma 4-ter del dlgs n. 346/1990.
Il punto centrale della legge resta immutato:
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.
Quindi, passaggio generazionale esentasse. Viene confermato anche che il beneficio spetta esclusivamente se il trasferimento comporta o integra il controllo dell’azienda.
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Diverse casistiche per l’esenzione
Cambiano le regole relative a requisiti e adempimenti cui è subordinata l’esenzione. Il nuovo testo contiene differenziazioni fra diverse operazioni:
- trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, la condizione da rispettare continua ad essere la prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- quote sociali e azioni di aziende di cui all‘articolo 73, comma 1, lettera a, del TUIR, (spa, società in accomandita per azioni, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee), esenzione fiscale solo se gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- altre quote sociali, non è bene definito il perimetro ma sembra probabile che ricomprenda le società di persone. I beneficiari devono detenere la titolarità del diritto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
La novità consiste in una miglior definizione di tutte le diverse casistiche. La precedente formulazione prevedeva il beneficio fiscale a condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa o del mantenimento del controllo per almeno cinque anni dal trasferimento.
Impegno scritto al trasferimento
Restano l’obbligo di impegno scritto da firmare contestualmente alla presentazione dichiarazione di successione o all’atto di donazione. Il mancato rispetto delle regole comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, e una sanzione amministrativa per omessi versamenti (30% dell’importo non versata).
Regole analoghe per società estere residenti
Infine, altra novità: sono esenti anche i trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Con le medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.