Diventano più rigide le regole su esportazioni e importazioni in valuta e in oro. Il Consiglio dei ministri del 4 settembre ha approvato un decreto di attuazione di norme europee sui controlli relativi al denaro contante alle dogane.
Fra le novità, controlli più severi e una nuova definizione del perimetro del denaro contante che ricomprende anche le carte prepagate e l’oro destinato alle lavorazioni.
Tetto sul contante alla frontiera: come cambia
Il tetto di 10mila euro per il denaro contante che si può importare o esportare resta immutato ma come detto vengono riviste le definizioni. Il limite ricomprende, oltre al contante tradizionale, anche strumenti come carte prepagate e traveller’s cheque.
In generale, adesso sono conteggiati anche tutti gli strumenti pagabili al portatore senza la necessità di un documento di identità o di ulteriori verifiche sulla titolarità.
Le nuove sanzioni
A fronte di mancata dichiarazione per somme superiori alle soglie, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza possono trattenere le somme per un massimo di 30 giorni. In alcuni casi, questo periodo può essere prorogato a 90 giorni. L’obbligo di dichiarazione non si considera rispettato nel caso in cui vengano forniti dati inesatti o incompleti.
Le sanzioni per i mancati obblighi dichiarativi diventano più severe, previsto il sequestro dal 25 al 100% dell’eccedenza, le multe sono differenziate per i casi di omessa oppure incompleta o inesatta dichiarazione. Sale dal 15 al 30% l’importo della somma non dichiarata da versare in caso di mancata dichiarazione di somme eccedenti i 10mila euro ma entro i 40mila euro.
Nuove regole sullo scambio di informazioni fra paesi UE, le autorità competenti devono trasmettere i dati relativi alle dichiarazioni sui trasporti superiori a 10mila euro con cadenza quindicinale.
La soglia per l’import-export di oro
Per quanto riguarda le operazioni in oro, scende a 10mila euro l’importo oltre il quale vanno dichiarate (attualmente è pari a 12mila 500 euro). Se vengono effettuate operazioni con la stessa controparte nel corso di un mese solare, di valore complessivo superiore a 10mila euro, è necessario dichiararle singolarmente se sono pari almeno a 2mila 500 euro.
Anche qui vengono modificate le definizione, per cui l’oro da investimento ricomprende anche il metallo destinato a successive lavorazioni. L’esercizio in via professionale del commercio di oro da parte di società di capitali viene subordinato alla comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), che istituisce un apposito registro.