Il superamento del periodo di comporto può condurre al licenziamento del lavoratore, tuttavia in presenza di condizioni di disabilità queste decisione deve essere ben ponderata per non attivare un comportamento discriminatorio.
La sentenza di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024 parla chiaro, sottolineando come il calcolo delle assenze per malattia del lavoratore disabile non possa essere uguale a quello riferito ai colleghi non portatori di handicap.
Secondo la Corte, infatti, deve essere risarcito e reintegrato il lavoratore affetto da disabilità licenziato per superamento del periodo di comporto, soprattutto quando le assenze per malattia sono riconducibili alle sue disabilità.
Il trattamento non parificato delle due categorie di lavoratori può essere considerato una discriminazione indiretta.
Per il datore di lavoro sorge, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto, un onere di acquisire informazioni – cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore – circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità e per valutare, quindi, gli elementi utili al fine di individuare eventuali accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso dal rapporto.
Il datore di lavoro dovrebbe pertanto sottrarre i giorni di malattia dovuti alla condizione particolare del disabile dal calcolo del periodo di comporto.