La sospensione del rapporto di lavoro durante la cassa integrazione non dà diritto a richiedere il congedo previsto dalla Legge 104, almeno quando si tratta di fermo totale.
Questo principio è stato affermato dal Ministero del Lavoro, che con l’interpello n. 70 del 12 ottobre 2009 ha risposto a un quesito della direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS riguardo la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104 durante la CIG.
Come ha sottolineato il Ministero, infatti, la sospensione totale dell’attività lavorativa prevede la possibilità di adempiere alle funzioni di cura e assistenza verso un familiare, pertanto non è prevista la richiesta di congedo.
Può capitare, invece, di dover richiedere il permesso durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa: in questo caso il lavoratore può usufruire dei congedi, poiché percepisce il trattamento di integrazione salariale e l’indennità per il congedo straordinario.
I permessi, in ogni caso, devono essere concessi in modo proporzionale alle ore lavorate.