L’imposta di registro dovuta in caso di provvedimento giudiziale di pignoramento è sempre fissa e non è soggetta a proporzionalità. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 683/16 del 4 marzo 2024.
Secondo i giudici, infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione del credito pignorato presso terzi è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, poiché è finalizzato solamente all’attuazione di un titolo esecutivo.
Rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, la Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto illegittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sul provvedimento di assegnazione del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. I motivi riportati nella sentenza sono molteplici:
- un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce, mirata alla mera attuazione di un titolo esecutivo secondo un piano di riparto concordato;
- l’imposta di registro è un’imposta d’atto, quindi in caso di provvedimenti plurimi dell’autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo;
- l’assegnazione del credito, nello schema processuale limitato dell’esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine a una controversia sulla proprietà dei beni.