Nuova opzione fiscale per i lavoratori frontalieri Italia – Svizzera. Se facevano già i pendolari fra i due Stati prima del 2024 e vivono in Comuni inseriti nell’elenco di quelli vicino al confine in base all’accordo tra i due Paesi, possono scegliere di pagare una flat tax del 25% sulle imposte pagate in Svizzera.
Il regime opzionale è previsto dall’articolo 6 del decreto Ominibus (DL n.113/2024).
Vediamo come funziona e le novità rispetto al testo originario della norma.
Transfrontalieri Italia Svizzera, nuove opzioni fiscali
Si tratta di una possibilità già prevista da un disegno di legge sui lavoratori frontalieri approvato in Consiglio dei Ministri nel giugno scorso, che ora non solo diventa operativa (perchè inserita in un decreto legge) ma estende la anche platea degli aventi diritto.
Il ddl di fine giugno ricomprendeva infatti solo i vecchi frontalieri residenti in una specifica lista di Comuni, che ora è stata allargata. Si tratta di territori entro i 20 km dal confine, che si trovano in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, ora inseriti negli Allegati 1 e 2 al Decreto Legge n.113/2024.
Come funziona il nuovo regime opzionale
I frontalieri che risiedono nei Comuni inseriti negli elenchi allegati al nuovo decreto possono applicare il nuovo regime fiscale. L’aliquota del 25% è sostitutitiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
Quindi, invece che pagare le tasse sulla differenza di reddito detraendo quanto già pagato in Svizzera per evitare la doppia imposizione, questi lavoratori possono applicare una flat tax del 25% sulle imposte svizzere che esaurisce anche il carico fiscale italiano.
Requisiti del lavoratore frontaliero
Il lavoratore deve avere i seguenti requisiti:
- si qualifica come frontaliero ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020;
- alla data di entrata in vigore del sopracitato accordo, quindi al primo gennaio 2024, svolgeva già l’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, oppure l’aveva svolta fra il 31 dicembre 2018 e il primo gennaio 2024;
- paga le tasse in Svizzera in base all’articolo 3 dell’accordo fra i due paesi, che prevede l’imposizione fisale nello Stato in cui il reddito viene prodotto.
Come si esercita l’opzione
L’opzione viene esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi, versando l’imposta sostitutiva entro il termine per il pagamento del saldo IRPEF, e senza detrarre le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 237-239, della legge di bilancio 2024, relativa al pagamento del servizio sanitario nazionale, e su questi contributi si può applicare la detrazione del 20%.