I “Paperoni” che trasferiscono la residenza in Italia pagano un’imposta sostitutiva più salata. Raddoppia infatti, arrivando a 200mila euro, la tassa prevista dal regime opzionale per i non residenti che si trasferiscono dopo il 10 agosto 2024.
La novità è contenuta nel Decreto Omnibus (DL 113/2024), in vigore per l’appunto da tale data.
Vediamo cosa cambia.
Regime opzione dei neo-residenti
L’articolo 2 del DL 113/2024 va a modificare l’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR, che ha introdotto e regolamenta l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Si tratta di un regime fiscale in base al quale a fronte dello spostamento della residenza si può optare per il pagamento di un’imposta flat su tutti i redditi prodotti all’estero. Per chi applica questo regime, l’imposta sostitutiva è stata finora pari a 100mila euro, mentre ora raddoppia in relazione a coloro che si trasferiscono dopo il 10 agosto 2024, entrata in vigore del decreto Omnibus.
In pratica, la tassazione piatta sui redditi dei Paperoni cambia nel seguente modo:
- flat tax di 100mila euro per chi si era già trasferito in Italia al 10 agosto 2024: in questo caso quindi non ci sono variazioni del regime fiscale, che prosegue inalterato anche per gli anni a venire;
- flat tax di di 200mila euro per chi si trasferisce a partire dal 10 agosto 2024: è la novità introdotta dal decreto Omnibus, di fatto rende più oneroso il regime opzionale.
Flat tax Paperoni, requisiti e regole
Inalterate le altre regole sul regime opzionale. Il contribuente estero non deve avere avuto la residenza in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta è forfettaria quindi l’importo prescinde dall’esatta quantificazione dei redditi percepiti. Può esser applicata anche ai familiari del Paperone, come definiti dall’articolo 433 del codice civile, quindi coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Per i parenti, la flat tax è ridotta a 25mila euro all’anno, cifra non modificata dal decreto Omnibus.
Le persone fisiche possono chiedere, per sé o per uno o più familiari, di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in specifici Stati o territori esteri. Possono farlo in sede di esercizio dell’opzione oppure con successiva modifica della stessa. In questi casi, ai redditi prodotti nei territori esteri indicati si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data del saldo IRPEF, non è deducibile. Bisogna fare domanda al fisco, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. L’opzione è revocabile, e comunque cessa di produrre effetti dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.