Pubblicate le nuove istruzioni per la presentazione della domanda telematica di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), spetante ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata che hanno registrato importanti cali di fatturato.
Con la circolare n. 84 del 2024, l’INPS ha comunicato che l’istanza telematica per il sussidio economico può essere presentata dal 1° agosto fino al 31 ottobre 2024.
Indennità ISCRO 2024: requisiti, importi e domanda
L’indennità (il cosiddetto Bonus 800 euro) è riconosciuta ai liberi professionisti anche partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, che siano iscritti alla Gestione separata e che siano in possesso dei requisiti richiesti:
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla domanda, un reddito non superiore a 12mila, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente (attenzione: l’INPS chiarisce che si tratta sempre di reddito da lavoro autonomo e non di reddito complessivo del contribuente;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- non essere titolari di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di Inclusione.
Come si calcola il requisito di reddito da lavoro autonomo
Il reddito di cui al requisito è quello prodotto per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, esposto in dichiarazione dei redditi:
- nel quadro “RE” per attività professionale individuale,
- nel quadro “RH” per la partecipazione a studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo,
- nel quadro “LM” per soggetti in regime forfettario.
Bisogna autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni, se invece queste informazioni sono già a disposizione dell’INPS allora scatta la verifica dei requisiti reddituali sulla base di quei dati.
Esclusioni e incompatibilità
Sono esclusi i professionisti che hanno altre tipologie di reddito (lavoro dipendente o parasubordinato, partecipazione d’impresa, ecc.).
L’indennità ISCRO non è cumulabile neppure con le indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
In pratica, sono incompatibili tutti gli altri redditi e sussidi economici; l’unica entrata ammessa è quella dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI).
E’ ammessa la titolarità di cariche elettive e/o politiche solo se per le stesse è previsto come compenso un semplice gettone di presenza.
Come inoltrare l’istanza di indennità straordinaria
Le domande devono essere presentate all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, facendo riferimento ai canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato.
Con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS, si può procedere direttamente dal sito INPS (www.inps.it) seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
NB: L’erogazione dell’indennità ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. A tal fine, il beneficiario all’atto della domanda autorizza a trasmettere a Regioni e Province autonome i propri dati di contatto nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa e del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Come si calcola l’importo dell’ISCRO nel 2024
L’indennità integrativa dura sei mesi, per un importo che va da 250 a 800 euro rivalutabili in base agli adeguamenti ISTAT, calcolato in misura pari al 25% dell’ultimo reddito da lavoro autonomo dichiarato su ba (riparametrato se semestrale).
Ad esempio, se il contribuente in GS ha dichiarato per il 2021 e 2022 (due anni precedenti alla domanda) rispettivamente 6.000 euro e 5.000 euro, si calcola prima la loro media (6.000 + 5.000 = 11.000/2 = 5.500) e poi si divide per due (base semestrale 5.500/2 = 2.750); a questo punto si calcola il 25% di quanto ottenuto per ricavare il sussidio mensile (€ 2.750 x 25/100 = 687,50 euro).