Approvazione definitiva per il decreto Salva Casa, con diverse modifiche rispetto al testo del provvedimento originale. Si tratta della legge di conversione del dl 69/2024, che in Senato ha ricevuto 106 voti favorevoli e 68 contrari, dopo che il Governo ha chiesto al fiducia.
La norma, lo ricordiamo, consente di sanare irregolarità edilizie, tendenzialmente di lieve entità anche se il passaggio parlamentare ha parecchio ampliato il raggio d’azione della sanatoria. E snellisce una serie di regole, ad esempio inserendo nuovi interventi fra quelli realizzabili in edilizia libera, facilitando i cambi di destinazioni d’uso degli immobili, rendendo più flessibili le regole sulle superfici minime per l’abitabilità. Vediamo quali sono le più importanti disposizioni e le novità introdotte nel passaggio parlamentare.
Sanatoria estesa sui lavori precedenti il 24 maggio
Per quanto riguarda la parte di sanatoria, il decreto consente di regolarizzare interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, senza i necessari titoli, o in deroga rispetto agli stessi, in una serie definita di casi:
- se le opere sono realizzate senza rispettare le tolleranze costruttive (altezza, larghezza e via dicendo), ma restano entro determinati margini di oscillazione definiti dalla sanatoria. Le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare hanno ampliato le tolleranza costruttive: non c’è violazione edilizia se lo scostamento non supera il 6% per appartamenti fino a 60 mq, al 5% da 60 a 100 mq, al 4% fra 100 e 300 metri, al 3% fra 300 e 500 metri metri quadrati, e infine al 2% per unità immobiliari di dimensioni superiori. La precedente formulazione prevedeva scostamenti dal 2 al 5%, partendo dagli appartamenti fino a 100 mq.
- Opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia, oppure in assenza o in difformità dalla Scia: si può chiedere il titolo edilizio in sanatoria, se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, e a quella edilizia vigente al momento della realizzazione. Questa misura ammorbidisce il criterio della doppia conformità, sia alla disciplina urbanistica sia a quella edilizia nel momento della realizzazione e in quello della domanda).
Edilizia libera
La norma originaria aveva inserito fra gli interventi che si possono effettuare in edilizia libera anche le VEPA, vetrate panoramiche, realizzate sui porticati. Le modifiche hanno aggiunto l’installazione di tende a pergola e bioclimatiche.
Nuovi criteri di abitabilità
Diventano meno rigidi i paletti per l’abitabilità: in base alla precedente legislazione ci volevano almeno 28 metri quadrati, ora la dimensione minima scende a 20 mq. Per due abitanti si passa da 38 a 28 mq. Diminuisce anche l’altezza minima, da 2,7 a 2,4 mq.
Altre novità
Fra le altre modifiche, è stato introdotto il principio in base al quale sullo stato legittimo dell’immobile non incidono le eventuali difformità del condominio e viceversa. Quindi, si può procedere a ristrutturare un appartamento, presentando il relativo titolo edilizio se necessario, anche se ci sono parti comuni non a norma e viceversa il condominio può effettuare lavori in presenza di singole unità che presentano scostamenti.
Un’altra novità rilevante riguarda la possibilità di rendere abitabili i sottotetti, con una serie di nuove flessibilità. Gli interventi devono comunque rispettare le norme regionali, ma diventano possibili anche quando non ci sono le distanze minime tra gli edifici, a condizione che siano rispettati i limiti vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio.