La realizzazione dell’ascensore all’interno del condominio, in quanto intervento finalizzato al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, permette di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Non è tuttavia più possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto delle detrazioni fiscali.
Per la detrazione, finalizzata a semplificare la mobilità orizzontale (tramite realizzazione in edifici già esistenti di scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici), la ripartizione è in 10 quote annuali di uguale importo, da calcolare su un importo complessivo che non deve superare:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, che dispongono di uno o più accessi autonomi;
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio, che deve essere composto da più unità immobiliari (da due a otto);
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio, composto da più di otto unità.
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Gli interventi da realizzare, infine, devono soddisfare una serie di requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 relativo alle barriere architettoniche e ad attestarlo deve essere un tecnico abilitato, con asseverazione ad hoc sul rispetto dei requisiti di cui al decreto n. 236/1989.
Per il bonus eliminazione barriere architettoniche, infine, c’è anche l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante.