Tratto dallo speciale:

Salva Casa, sanatoria su nuovi abusi e difformità

di Teresa Barone

18 Luglio 2024 08:00

logo PMI+ logo PMI+
Ultime novità del decreto Salva Casa approdato alla Camera in tema di sanatoria e conformità: aumento cubatura e conformità per le difformità sostanziali.

Sono numerose le novità relative al testo del decreto Salva Casa approvate in Commissione Ambiente e finalmente approdato alla Camera, alcune delle quali destinate a semplificare la gestione della burocrazia comunale agevolando in qualche modo il mercato immobiliare.

Dai monolocali ai sottotetti, dalle pergole bioclimatiche agli aumenti di cubatura, si ampia il raggio d’azione del  nuovo DL n. 69/2024, che sarà convertito in legge entro il 28 luglio.

Giovedì 18 luglio alle ore 14.35 sono previste le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge. Dalle 16.15 la chiama per appello nominale e a seguire l’esame del provvedimento.

Vediamo tutte le novità.

I nuovi emendamenti al Salva Casa

Dopo le modifiche e le integrazioni apportate in sede referente, adesso il provvedimento (C. 1896-A) di “Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (1896) si compone ora di 5 articoli (rispetto ai 4 originari). Disponibile sul sito della Camera, oltre al testo del decreto, anche il suo dossier.

In generale, i nuovi correttivi estendono la sanatoria prevista dall’impianto originario del provvedimento agendo su diversi punti: tolleranze costruttive, stato legittimo per le difformità, abitabilità e permessi, lavori considerati in edilizia libera, procedure di condono edilizio, cambi di destinazione d’uso per favorire le compravendite.

Non sono previste sanatorie per gli interventi totalmente difformi, tuttavia viene ampliata la soglia di tolleranza per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Sono ammessi scostamenti fino al 6% per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, eliminando anche alcuni adempimenti del tecnico per la salvaguardia dei diritti dei terzi.

La sanatoria riguarderà anche gli interventi soggetti a vincoli nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Beni Culturali del 2006, fossero privi di preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica seppure autorizzati dal Comune.

Viene anche superata la doppia conformità per le difformità sostanziali, estendendo il regime semplificato anche alle variazioni essenziali. Una procedura che, in caso di difformità lievi, può essere applicata anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali.

Con l’obiettivo di rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi, viene infine introdotta una nuova norma che regolarizza gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire.

Gli altri correttivi approvati

Ecco una sintesi degli altri correttivi approvati in Commissione Ambiente alla Camera nei giorni scorsi.

  • Per ottenere lo stato legittimo delle singole unità immobiliari non si tiene più conto delle difformità dell’edificio.
  • Le tende a pergola, anche bioclimatiche possono rientrare in edilizia libera, anche con strutture fisse per il sostegno e l’estensione dell’opera purché senza variazione di volumi e superfici.
  • Abitabilità anche per monolocali di 20 metri quadri con altezza inferiore a 2,70 metri e bilocali da 28 metri quadrati.
  • Concedibile la conformità igienico-sanitaria tramite interventi edilizi che migliorino la ventilazione e i riscontri d’aria.
  • I cambi di destinazione d’uso che comprendono attività in edilizia libera sono considerati senza opere (comunque ammesse), anche per primi piani e seminterrati se previsto dalle regole regionali; ammessi quelli che riguardano cambi volti all’uso prevalente dell’edificio.
  • Il recupero dei sottotetti è ammesso anche senza rispetto delle distanze minime tra edifici e confini, nel rispetto dei limiti vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio e la sua altezza, e purché non siano apportate modifiche all’area del sottotetto delimitata dalle pareti perimetrali.

La norma sul Salva Milano, per lo sblocco dei cantieri sotto sequestro per presunti abusi e irregolarità, viene rimandata ad altro provvedimento.