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Salva Casa approvato alla Camera, ok a sanatoria su abusi e difformità

di Teresa Barone

22 Luglio 2024 07:55

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Salva Casa approvato alla Camera, si estende la sanatoria: ok aumento cubatura, conformità per le difformità sostanziali, stato legittimo più semplice.

Si confermano tutte le novità al testo del decreto Salva Casa grazie ai correttivi apportati in Commissione Ambiente: il disegno di legge di conversione del provvedimento è stato infatti approvato venerdì 19 luglio alla Camera e ora non resta che il disco verde anche al Senato entro il 28 luglio.

Alcuni degli emendamenti dell’ultima ora sono destinati a semplificare ulteriormente lla gestione della burocrazia comunale agevolando il mercato immobiliare. Dai monolocali ai sottotetti, dalle pergole bioclimatiche agli aumenti di cubatura, si è infatti esteso il raggio d’azione del nuovo DL n. 69/2024.

Vediamo tutte le novità.

Le nuove deroghe concesse dal DL Salva Casa

Dopo le modifiche e le integrazioni apportate in sede referente, il provvedimento di “Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (1896) si compone ora ora di 5 articoli (rispetto ai 4 originari).

Per un’analisi più approfondita, è disponibile sul sito della Camera anche il dossier illustrativo.

In generale, i nuovi correttivi estendono la sanatoria prevista dall’impianto originario del provvedimento agendo su diversi punti: tolleranze costruttive, stato legittimo per le difformità, abitabilità e permessi, lavori considerati in edilizia libera, procedure di condono edilizio, cambi di destinazione d’uso per favorire le compravendite.

Tolleranze costruttive

Non sono previste sanatorie per gli interventi totalmente difformi, tuttavia viene ampliata la soglia di tolleranza per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Sono ammessi scostamenti fino al 6% per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, eliminando anche alcuni adempimenti del tecnico per la salvaguardia dei diritti dei terzi.

  • 6% per unità con superficie inferiore a 60 mq
  • 5% fino a 100 mq
  • 4% tra 100 e 300 mq
  • 3% tra 300 e 500 mq
  • 2% per unità con superficie superiore a 500 mq

Meno vincoli culturali e paesaggistici

La sanatoria riguarda anche gli interventi soggetti a vincoli nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Beni Culturali del 2006, fossero privi di preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica seppure autorizzati dal Comune.

Stop alla doppia conformità

Viene anche superata la doppia conformità per le difformità sostanziali, estendendo il regime semplificato anche alle variazioni essenziali. Una procedura che, in caso di difformità lievi, può essere applicata anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali.

Con l’obiettivo di rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi, viene infine introdotta una nuova norma che regolarizza gli interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire.

Riduzione delle sanzioni

La sanzione massima per la sanatoria scende da 30.284 a 10.328 euro ma il minimo resta fissato a 1.032 euro.

Se c’è la doppia conformità (con la disciplina urbanistica e quella edilizia vigente sia al momento dell’intervento edilizio sia al momento della domanda di condono) la somma da pagare si riduce e va da 516 euro a di 5.164 euro.

Gli altri correttivi approvati

Ecco una sintesi degli altri correttivi approvati in Commissione Ambiente alla Camera nei giorni scorsi.

  • Per ottenere lo stato legittimo delle singole unità immobiliari non si tiene più conto delle difformità dell’edificio.
  • Le tende a pergola, anche bioclimatiche possono rientrare in edilizia libera, anche con strutture fisse per il sostegno e l’estensione dell’opera purché senza variazione di volumi e superfici.
  • Abitabilità anche per monolocali di 20 metri quadri con altezza inferiore a 2,70 metri e bilocali da 28 metri quadrati.
  • Concedibile la conformità igienico-sanitaria tramite interventi edilizi che migliorino la ventilazione e i riscontri d’aria.
  • I cambi di destinazione d’uso che comprendono attività in edilizia libera sono considerati senza opere (comunque ammesse), anche per primi piani e seminterrati se previsto dalle regole regionali; ammessi quelli che riguardano cambi volti all’uso prevalente dell’edificio.
  • Il recupero dei sottotetti è ammesso anche senza rispetto delle distanze minime tra edifici e confini, nel rispetto dei limiti vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio e la sua altezza, e purché non siano apportate modifiche all’area del sottotetto delimitata dalle pareti perimetrali.

La norma sul Salva Milano, per lo sblocco dei cantieri sotto sequestro per presunti abusi e irregolarità, viene rimandata ad altro provvedimento.