Parte la Riforma delle Dogane, volta a snellire gli adempimenti burocratici, semplificare le procedure di import-export e migliorare l’efficienza dei controlli: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 141/2024, con le integrazioni alle disposizioni del Codice doganale dell’Unione (CDU) e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Riducendo la complessità normativa che finora ha caratterizzato il settore, la riforma mira a favorire l’accesso sui mercati internazionali delle PMI che guardano all’estero, ad esempio con il potenziamento dello Sportello unico doganale e con l’abolizione delle controversie.
Previste anche radicali novità in materia di fiscale, in particolare per quanto concerne i regimi doganali previsti dal Tuld (DPR 43/73): la riforma modifica infatti i regimi speciali, allineandoli alla normativa europea.
La nuova disciplina può quindi rappresentare una svolta per le imprese italiane, fungendo da volano per il Made in Italy. Vediamo per cosa si contraddistingue.
Contenuti e obiettivi della riforma doganale
Il decreto legislativo sulla riforma delle dogane è previsto in attuazione delle disposizioni della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo, è entrato in vigore il 4 ottobre, nel giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo testo opera un riassetto complessivo del quadro normativo in materia, con l’obiettivo di realizzare una generale semplificazione normativa ed introdurre una maggiore telematizzazione delle procedure doganali, nonché un migliore coordinamento tra le autorità doganali e, non da ultimo, una profonda revisione del sistema sanzionatorio.
Un obiettivo a dir poco necessario, vista la complessità della legislazione attuale e la necessità di armonizzazione delle norme nazionali con quelle europee.
Semplificazione normativa
La prima novità della riforma è dunque la semplificazione normativa e la codifica in un unico insieme di norme aggiornato.
Prima le imprese dovevano districarsi tra i 352 articoli del Tuld (DPR 43/73) e fin troppi vincoli di legge, molti dei quali risalenti ad oltre un secolo fa (Regio Decreto 65/1896) e in gran parte superati dalla legislazione europea, dopo l’entrata in vigore del codice doganale unionale (Reg. Ue 9 ottobre 2013, n. 952).
Ora, con la riforma dogale si scende a 122 articoli in tutto, peraltro con indicazioni più chiare e univoche: per le misure non previste dalla legislazione europea, si applicano le nuove norme nazionali.
Efficienza e tempistica dei controlli doganali
Un’altra importante novità è l’introduzione dello Sportello Unico Doganale (SU.DO.CO), che sostituisce 68 istanze prima richieste a 18 diverse amministrazioni.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, coordina le varie amministrazioni chiamate al controllo delle merci in entrata e uscita in ambito intra-UE.
Lo scopo primario è quello di agevolare il coordinamento tra ADM, enti pubblici e operatori. Lo snellimento riduce inoltre i ritardi nei controlli doganali, i tempi di consegna e le penali dovute ai ritardi.
Revisione del sistema sanzionatorio
Un altro aspetto determinante della riforma delle Dogane è la revisione delle sanzioni, basata sul principio di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni – in applicazione dell’art. 20, comma 3, lett. b) n. 2 e lettera c) della legge delega – e depenalizzano alcune infrazioni minori.
Nel dettaglio, le sanzioni amministrative sono comprese tra l’80% e il 150% dei diritti di confine dovuti, con ulteriori attenuanti previste in specifici casi:
- la riduzione è pari a un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati;
- la sanzione è pari a zero se l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
Rilevanza penale delle violazioni
Se l’ammontare dei diritti accertati è superiore a 10.000 euro o se presumono forme di contrabbando aggravato, le Dogane ne darà comunicazione all’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire se una violzione ha rilevanza penale e se si configura il dolo. Le violazioni colpose saranno invece inquadrate fra gli illeciti amministrativi.
La confisca viene disposta in tutti i casi di contrabbando, sia quello per omessa dichiarazione (art. 78) si quello per dichiarazione infedele (art. 79). Rientra nella fattispecie del contrabbando (art. 82) anche l’indebita richiesta di restituzione dei diritti doganali già versati.
Il caso di contrabbando si prevede una sanzione che va dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, oltre alla confisca dei beni e del loro equivalente economico.
IVA all’importazione
L’IVA all’importazione viene inquadrata come un diritto di confine tranne che nei casi in cui le merci sono destinate al consumo in altro Stato membro UE oppure se sono collocate presso un deposito IVA.
La riforma introduce la responsabilità solidale dei rappresentanti doganali indiretti, ora chiamati a versare la maggiore IVA contestata.
Nuova riscossione dei tributi
Il decreto rivede le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali, introducendo un sistema più efficiente e meno oneroso per le imprese.
Viene infine potenziato il sistema di rappresentanza doganale, migliorando il supporto agli operatori del settore.