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Salva Casa: stato legittimo anche con abusi edilizi

di Anna Fabi

Pubblicato 15 Luglio 2024
Aggiornato 16 Luglio 2024 13:18

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Correttivi al decreto Salva Casa, in corso di conversione in legge: ok a lavori con abusi edilizi in condominio, cambia ancora lo "stato legittimo".

Tra le tante novità apportate in Parlamento al DL n. 69/2024, c’è anche la nuova definizione di stato legittimo in edilizia, allargando le maglie a sufficienza per ammettere anche i lavori nei singoli appartamenti facenti parte di condomini in cui sono presenti abusi edilizi.

Questo, grazie ai nuovi emendamenti al Decreto Salva Casa, approvati in Commissione Ambiente alla Camera.

Stato legittimo in appartamenti di condomini con abusi edilizi

Il nuovo comma 1-ter aggiunto all’articolo 9-bis del TUE prevede infatti che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari, non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile.

Si tratta del documento obbligatorio ad esempio per vendere casa, oppure per eseguire nuovi lavori.

In base alle vecchie regole era necessario ottenere due titoli abilitativi: quello originario di costruzione e quello relativo al nuovo intervento.

Il Salva-Casa ha parzialmente semplificato la possibilità di ottenere lo stato legittimo, che ora diventa ancor più snello grazie allo sganciamento tra norme edilizie e urbanistiche: di fatto, se un palazzo è difforme a livello urbanistico, ad esempio, adesso non impedirà al singolo condomino che rispetta le leggi edilizie di fare lavori o vendere il proprio appartamento.

Tende a pergola bioclimatica ammesse in edilizia libera

Tra le novità ci sono anche nuove aperture nell’ambito dell’edilizia libera: le tende a pergola, anche bioclimatiche (quelle con copertura a lamelle orientabili) con telo retrattile vi possono rientrare, senza quindi richiedere alcun titolo abilitativo. Purché addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, «anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera».

Tuttavia, l’installazione non deve determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con la conseguente variazione di volumi e di superfici. Né devono presentare caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da impattare a livello visivo e sull’ingombro apparente.

Niente VePA nei porticati ad uso pubblico

Un’altra novità è quella relativa alle VePA, ossia le vetrate panoramiche amovibili. In precedenza ammesse senza permessi in determinati contesti, nel Salva Casa sono state rese legittime in edilizia libera anche sui porticati. Ma adesso interviene un correttivo, che pone un limite alla loro realizzazione senza autorizzazioni per i porticati «gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche».

Gli altri correttivi e l’approvazione definitiva

Il DL n. 69/2024 è in via di conversione in legge in Parlamento. L’approvazione definitiva è attesa entro il 28 luglio. I lavori dovrebbero chiudersi mercoledì 17 luglio, con successivo approdo in Aula del testo finale.

Abitabilità

Sul tavolo ci sono anche altre questioni “calde” – come il Salva Milano e la durata del periodo transitorio tra il vecchio e il nuovo quadro normativo in tema di abitabilità – e altre modifiche al testo originario del decreto, come ad esempio l’estensione fino 8 mesi (motivata) per la rimozione di abusi edilizi dopo l’ingiunzione del Comune.

Un nuovo emendamento approvato ammette i monolocali a partire da 20 metri quadri con altezza anche inferiore a 2,70 metri e bilocali da 28 metri quadrati.

Ancora: ok allaconformità igienico-sanitaria con interventi di recupero che migliorino la ventilazione e i riscontri d’aria.

Cambio destinazione d’uso

I cambi di destinazione d’uso che comprendono attività in edilizia libera saranno considerati senza opere (comunque ammesse), anche quelli di primi piani e seminterrati se sono ammessi dalla legislazione regionale.

Previsto infatti pià spazio alle Regioni, in accordo con i Comuni, in materia di cambio di destinazione d’uso.

Per i sottotetti, il recupero sarà ammesso anche senza rispetto delle distanze minime tra edifici e confini