Come viene suddivisa l’eredità se il defunto non ha redatto testamento? La morte di un coniuge senza indicazioni olografe o depositate presso un notaio può infatti creare numerose incertezze riguardo alla ripartizione dei beni, soprattutto in presenza di più discendenti e affini.
La legge italiana prevede di norma in questi casi l’attivazione della successione legittima, che interviene in assenza di testamentaria definnendo i beneficiari dei beni in base a un preciso ordine gerarchico relativo al vincolo familiare.
In base a tale normativa, ad esempio, in presenza di figli sono esclusi dall’eredità tutti gli altri parenti del defunto. Anche in caso di separazione, invece, il coniuge possiede i diritti ereditari a meno che non ci sia stata la separazione con addebito a suo carico. Eppure, possono esserci delle eccezioni laddove intervenga il diritto comunitario.
Vedimo dunque tutte le regole, caso per caso, per garantire tutele e diritti al coniuge superstite e agli altri eredi, alla luce di una recente sentenza sulla spettanza della quota legittima in caso di residenza all’estero di un cittadino italiano.
Come funziona il testamento in Italia
Per prima cosa, ricordiamo che la legge italiana ammette tre modalità principali per la redazione di un testamento (art. 587 c.c.):
- testamento olografo scritto di proprio pugno dal testatore e conservato personalmente.
- testamento pubblico redatto da un notaio su dettatura, firmato dall’interessato e custodito dal notaio.
- testamento segreto scritto personalmente e consegnato sigillato a un notaio, che lo conserva.
Successione legittima: quando si applica
In assenza di un testamento scritto, di qualunque natura, la successione viene regolata secondo i principi della successione legittima. Significa che è la legge a stabilire l’ordine degli eredi e le modalità di spartizione dei beni del defunto.
La normativa di riferimento è in questo caso il Codice Civile (art. 565 c.c.), che dispone un ordine gerarchico di assegnazione basato sulla prossimità del vincolo di parentela.
Chi ha diritto all’eredità in assenza di testamento?
In assenza di testamento, ed in base alla successione legittima, l’eredità si devolve nel seguente ordine: al coniuge, ai discendenti, ai genitori, ai fratelli e sorelle, ai cugini e agli altri parenti e, infine, allo Stato.
Più precisamente, viene suddivisa come segue:
- intera eredità al coniuge in mancanza di figli e di altri parenti;
- eredità divisa a metà tra coniuge e figlio, se unico;
- eredità divisa tra coniuge e figli (un terzo al coniuge e due terzi ai figli in parti uguali);
- eredità divisa tra coniuge e altri parenti solo in assenza di figli (due terzi al coniuge e il restante terzo agli ascendenti, fratelli e sorelle).
Coniuge superstite e figli
In mancanza di testamento, la legge assicura che i beni del defunto siano assegnati in base a criteri di solidarietà familiare, privilegiando i parenti più prossimi.
- Se non ci sono figli né altri parenti prossimi (ascendenti, fratelli e sorelle), l’intera eredità spetta al coniuge superstite.
- In presenza di un solo figlio, l’eredità si divide equamente: metà al coniuge e metà al figlio.
- Se ci sono più figli, il coniuge riceve un terzo dell’eredità, mentre i restanti due terzi vengono divisi equamente tra i figli.
Ascendenti e collaterali
In mancanza di figli, il coniuge concorre con gli ascendenti (genitori del defunto) e con i collaterali (fratelli e sorelle). In tal caso, due terzi dell’eredità vanno al coniuge e un terzo agli ascendenti e ai collaterali.
Diritti del coniuge separato e divorziato
Secondo l’art. 151 del c.c., il coniuge separato conserva i diritti ereditari a meno che la separazione non gli sia stata addebitata.
Diversamente, in caso di divorzio, l’ex coniuge perde il diritto a partecipare alla successione.
Esempi pratici di divisione dell’eredità
Situazione familiare | Divisione dell’eredità |
---|---|
Nessun figlio o altri parenti prossimi | Intera eredità al coniuge superstite |
Un figlio | 50% al coniuge, 50% al figlio |
Più figli | 33,3% al coniuge, 66,7% diviso equamente tra i figli |
Assenza di figli ma presenza di parenti prossimi | 66,7% al coniuge, 33,3% diviso tra ascendenti e collaterali |
Quando prevale il Regolamento UE 650/2012
Il regolamento UE 650/2012 stabilisce che la legge successoria applicabile è quella del luogo di residenza abituale del defunto al momento del decesso, salvo diversa scelta espressa.
Questo significa che un cittadino italiano con residenza abituale in un altro Paese potrebbe vedere la sua successione disciplinata da leggi diverse da quelle italiane, che potrebbero non prevedere la legittima.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha di recente stabilito che non esiste un diritto generale dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori, confermando che quello alla quota di legittima non è internazionalmente tutelato (CEDU, sentenza del 15 febbraio 2024).
Nel caso in oggetto, riguardante una successione francese-statunitense, la Corte ha ritenuto che i figli – pur non titolari di diritti su una quota dell’eredità – ne avessero comunque la legittima aspettativa ai sensi della nozione di “proprietà” ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale (protezione della proprietà) della CEDU.
Tale norma, infatti, consente un’ingerenza dello Stato nell’esercizio del diritto di proprietà purché alla luce dei principi di “legalità”, “interesse pubblico” e “proporzionalità”.