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Superbonus: la fattura elettronica salva lo sconto in fattura

di Anna Fabi

25 Giugno 2024 09:16

Fisco: ai fini del Superbonus, una fattura inviata al Sistema di Interscambio (Sdi), scartata ma corretta entro 5 giorni si considera tempestiva.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione cruciale riguardante il Superbonus 110% in relazione all’emissione delle fatture elettroniche di pagamento.

Secondo la risposta n. 140/2024, una fattura inviata al Sistema di Interscambio (SdI) e successivamente scartata può comunque essere considerata tempestivamente emessa se viene corretta e rinviata entro cinque giorni dallo scarto iniziale.

Questo chiarimento è essenziale per le imprese che desiderano usufruire dello sconto in fattura nella misura piena del 110%, senza incorrere in penalizzazioni dovute a ritardi involontari.

Tempestività della fattura elettronica

Nel caso di una fattura scartata dal Sistema di Interscambio, è previsto un periodo di cinque giorni per correggere e reinviare la fattura. Se il nuovo invio avviene entro questo termine, la data di emissione della fattura si considera quella del primo invio, non influenzando così la validità per il Superbonus 110%.

Questo significa che, anche se la fattura originale datata 28 dicembre 2023 è stata scartata e poi corretta entro i termini di legge, il contribuente può fruire dello sconto in fattura del 110%, valido per l’anno 2023.

Doppia data fattura: pagamento e invio SdI

È comune che le fatture non vengano emesse contestualmente al pagamento dei servizi. In tali casi, le fatture possono indicare due date distinte: una per il pagamento e una per l’invio allo SdI.

Finché l’invio corretto della fattura scartata avviene entro i cinque giorni successivi allo scarto, e le date sono rispettate secondo le normative vigenti, la fattura è considerata correttamente emessa.

Questo approccio garantisce che i contribuenti possano beneficiare delle agevolazioni previste senza penalizzazioni dovute a problemi tecnici di emissione.

Per il Fisco è “buona la prima”

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma la validità della data del primo invio per le fatture scartate e rinviate tempestivamente.

Questo chiarimento fornisce una maggiore sicurezza alle imprese, assicurando che possano pianificare e beneficiare delle agevolazioni fiscali senza incorrere in penalizzazioni per problemi tecnici risolvibili. La fattura risulta correttamente emessa se trasmessa nei termini di legge, rispettando i requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

Implicazioni pratiche per i contribuenti

Nel caso in cui l’emissione della fattura non coincida con il pagamento dei servizi, se il documento indica due date – una per il pagamento e una per l’invio al Sdi – e sono rispettati i termini di legge, la fattura è considerata valida.

Questo significa che il contribuente può fruire dello sconto in fattura, a condizione che la correzione del documento avvenga nei cinque giorni successivi allo scarto iniziale.

In conclusione, si possono considerare valide le fatture inviate correttamente entro i cinque giorni dallo scarto iniziale, garantendo così l’applicabilità della detrazione fiscale nella misura piena.