Slittano come previsto i termini relativi al concordato preventivo biennale, sia per quest’anno sia per i prossimi. Il software per i contribuenti forfettari arriverà entro il 15 luglio, mentre il termine per l’adesione viene prorogato al 31 ottobre.
Le novità sono contenute in un decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri il 20 giugno, che introduce anche nuove agevolazioni e modifiche in materia di decadenza e di acconti.
Come cambia il calendario del concordato preventivo
L’adesione al CPB avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che per autonomine professionisti slitta quest’anno dal 15 al 31 ottobre.
Il 15 giugno è stato rilasciato il software per l’adesione delle Partite IVA soggette agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). Ora si attende quello per i Forfettari, atteso entro il 15 luglio. Si tratta del programma informatico nel quale bisogna inserire i dati utili al calcolo della proposta di concordato, effettuata in base a una serie di parametri precisamente individuati.
La regola generale del concordato è la seguente: il contribuente decide se accettare o meno la proposta del Fisco; nel caso in cui lo faccia, per due periodi fiscali (uno solo per i Forfettari) paga le imposte sull’imponibile oggetto del concordato, indipendentemente dal fatto che il reddito sia alla fine più alto o più basso.
Nuove cause di esclusione dal concordato
Per quanto riguarda le cause di esclusione, è stata inserita una nuova condizione in base alla quale non possono accedere a questo strumento i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario nell’anno di imposta oggetto di concordato. Esclusi anche coloro i quali, nell’anno di imposta precedente, hanno conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% di quello derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
In pratica, restano fuori dal concordato preventivo i nuovi forfettari e i contribuenti che hanno una consistente fetta di reddito che non corrisponde alla tipologia per la quale aderirebbero.
Infine, sono escluse le imprese in cui nel primo anno di concordato ci siano state operazioni di fusione, scissione, conferimento, e le società di persone e le associazioni con modifiche della compagine sociale.
Queste fattispecie si aggiungono alle cause di esclusione già previste dal dlgs 13/2024, ovvero: mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, oppure determinate tipologie di condanne civili o penali.
Il calcolo degli acconti
Per quanto riguarda gli acconti, esclusivamente per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, sarà più conveniente l’acconto.
Il calcolo è il seguente: bisogna aggiungere il 15% della differenza tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente, rettificato.
Stessa operazione con l’acconto IRAP, con maggiorazione però pari al 3%.