CIN affitti brevi e turistici: dal 3 luglio anche in Lombardia e Marche

di Teresa Barone

3 Luglio 2024 15:13

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Rilascio CIN affitti brevi e turistici in Lombardia, Marche, Calabria, Veneto, Abruzzo e Puglia, entro il 1° settembre in tutta Italia: ultime novità.

Il CIN per affitti brevi e locazioni turistiche è attivo dal 3 luglio 2024 anche in Lombardia e Marche, dopo l’avvio in Puglia, Calabria, Veneto e Abruzzo.

Prosegue dunque la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), che entra a regime in tutta Italia 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto attuativo (avvenuta il 6 giugno) e comunque entro il 1° settembre.

Nella fase sperimentale non sono ancora previste sanzioni ma è già possibile mettersi in regola per arrivare pronti al debutto a regime.

Verdiamo tutte le regole e la procedura.

CIN affitti brevi per tutti dal 1° settembre

Il decreto del 6 giugno scorso definisce le procedure per l’interoperabilità tra la banca dati nazionale e quelle lcoali che già ospitano gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Il provvedimento disciplina anche le modalità di assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN).

La BDSR consente alle imprese e ai proprietari di immobili di ottenere il rilascio del CIN: man mano che gli enti regionali caricano le informazioni sugli immobili turistici, i titolari di alloggi turistici e gestori di strutture ricettive possono poi individuarli e integrarne le informazioni, segnalando eventuali modifiche e ottenendo il CIN.

Al momento, la fase sperimentale coinvolge alcune Regioni, che progressivamente vanno ad aggiungersi a quelle già pronte (Lombardia, Puglia, Veneto, Calabria e Abruzzo) con relativo avviso sul sito del Ministero del Turismo.

=> Affitti brevi ai turisti: codice CIN anche per privati

Banca Dati Strutture Ricettive: come funziona la BDSR

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – in attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del DL 145/2023 convertito dalla legge 191/2023 – mira a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale. Le informazioni contenute riguardano ad esempio:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Durante l’estate 2024, utilizzando la piattaforma, le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere alcuni dati minimi necessari per identificare le strutture nella nuova banca dati unificata: le informazioni trasmesse, infatti, consentono di classificarle garantendo la massima trasparenza e la tracciabilità del settore.

Requisiti e regole per immobili e strutture turistiche

Ricordiamo che devono registrarsi anche i titolari di immobili locati con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni). Il Codice Identificativo Nazionale è infatti obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:

  • contratti di locazione per finalità turistiche,
  • affitti brevi (non solo in forma imprenditoriale),
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Le strutture presenti nella BDSR devono possedere i requisiti di sicurezza indicati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.

  • Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
  • Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).

Alloggi: come e quando fare richiesta CIN

Dopo l’avvio della sperimentazione partita il 3 giugno in Puglia, è prevista entro 60 giorni l’entrata a regime del sistema su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, il decreto attuativo fornisce le istruzioni sia per la fase Pilota sia per quella a regime, che riguarda tutto il territorio nazionale.

Tramite la nuova piattaforma online è  attivata anche la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), disponibile a questo link. La piattaforma permette di operare in veste di:

  1. titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
  2. cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
  3. Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio

Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.

Per le strutture già dotate di CIR o altra registrazione a livello locale, una volta che gli enti avranno caricato tutti i dati necessari sarà possibile visualizzare l’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere il CIN. I dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma non sono invece modificabili sulla BDSR.

Esposizione CIN e sanzioni per inadempienti

Ciascuna struttura ricettiva o immobile dato in locazione breve deve essere identificato dal codice CIN composto da 8 caratteri. Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Anche dagli intermediari e sui portali telematici.

Rimangono nel frattempo valide le disposizioni sui codici identificativi eventualmente previsti dalle singole Regioni, Province Autonome e Comuni.

Chi affitta immobili ai turisti o per meno di 30 giorni senza avere ottenuto prima il CIN è passibile di sanzione da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8mila euro. La mancata esposizione (codice rilasciato ma non esposto) comporta  una sanzione da 500 a 5mila euro.