Slitta al 1° gennaio 2025 l’obbligo di CIN per affitti brevi e locazioni turistiche: il termine per l’acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), previsto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, è rimandato al prossimo anno per tutti i titolari di immobili iscritti nella BDSR. Lo ha confermato il Ministero del Turismo:
il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025.
La nuova data unica del 1° gennaio 2025 è stata stabilita per garantire equità e concorrenza leale tra operatori di mercato,uniformando le scadende differenti previste per chi era già dotato di CIR regionale e per chi si iscrive per la prima volta alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.
Verdiamo tutte le regole e la procedura.
CIN affitti brevi per tutti dal 1° gennaio 2025
Il termine unico del 1° gennaio 2025 è stato introdotto per uniformare la disciplina su tutto il territorio italiano e per allinearsi alle normative europee, facilitando così il coordinamento tra autorità nazionali e piattaforme di locazione online.
Per le strutture nuove il cronoprogramma prevedeva l’applicabilità delle sanzioni per gli inadempoenti a partire dal 2 novembre 2024, mentre per le strutture già presenti sulle piattaforme regionali la scadenzaer fissata al 1° gennaio 2025, che diventa ora la data unica di adeguamento alla nuova normativa per tutti.
Ricordiamo che la BDSR consente ad imprese, gestori titolari e proprietari di immobili di ottenere il rilascio del CIN: man mano che gli enti regionali hanno caricato le informazioni sugli immobili turistici già registrati a livello locale, i titolari di alloggi turistici e gestori di strutture ricettive hanno potuto individuarli e integrarne le informazioni, segnalando eventuali modifiche e ottenendo il CIN.
In parallelo, gli immobili non presenti in precedenza in nessun banca dati vengono direttamente caricati su quella nazionale.
In tutti i casi, i gestori delle piattaforme online di locazione breve dovranno verificare che i locatori forniscano il numero di registrazione, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2024/1028.
Banca Dati Strutture Ricettive: come funziona la BDSR
Il decreto del 6 giugno 2024 definisce le procedure per l’interoperabilità tra la banca dati nazionale e quelle locali che già ospitano gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Il provvedimento disciplina anche le modalità di assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN).
La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – in attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del DL 145/2023 convertito dalla legge 191/2023 – mira a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale. Le informazioni contenute riguardano ad esempio:
- tipologia di alloggio
- ubicazione
- capacità ricettiva
- soggetto che esercita l’attività ricettiva
- codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.
Regioni e Province autonome hanno finora trasmesso alcuni dati minimi necessari per identificare le strutture nella nuova banca dati unificata: le informazioni consentono di classificarle garantendo la massima trasparenza e la tracciabilità del settore. A quel punto intrvengono i titolari delle strutture, che completano i dati e richiesdono il CIN.
Requisiti e regole per gli immobili
Devono registrarsi anche i titolari di immobili locati con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni). Il Codice Identificativo Nazionale è obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:
- contratti di locazione per finalità turistiche,
- affitti brevi (non solo in forma imprenditoriale),
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Le strutture presenti nella BDSR devono possedere i requisiti di sicurezza indicati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.
- Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
- Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).
=> Affitti brevi ai turisti: codice CIN anche per privati
Alloggi nuovi: come e quando fare richiesta CIN
Tramite la piattaforma online è attiva la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), disponibile a questo link. La piattaforma permette di operare in veste di:
- titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
- cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
- Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio
Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.
Per le strutture già dotate di CIR o altra registrazione a livello locale, una volta che gli enti hanno caricato tutti i dati necessari è possibile visualizzare l’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere il CIN. I dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma non sono invece modificabili sulla BDSR.
Esposizione CIN e sanzioni per inadempienti
Ciascuna struttura ricettiva o immobile dato in locazione breve deve essere identificato dal codice CIN composto da 8 caratteri. Una volta ottenuto, il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Anche dagli intermediari e sui portali telematici.
Chi affitta immobili ai turisti o per meno di 30 giorni senza avere ottenuto prima il CIN è passibile di sanzione da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8mila euro. La mancata esposizione (codice rilasciato ma non esposto) comporta una sanzione da 500 a 5mila euro.