CIN affitti brevi, Avviso in Gazzetta: richiesta online su BDSR

di Teresa Barone

Pubblicato 14 Giugno 2024
Aggiornato 16 Giugno 2024 08:10

Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e affitti brevi, online la piattaforma BDSR per la richiesta di CIN: le istruzioni per il rilascio e le scadenze.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto attuativo di interoperabilità della BDSR, rendendo disponibile la piattaforma della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili  destinati alle locazioni con affitti brevi o utilizzati per finalità turistiche, interoperabile con quelle locali. In Gazzetta Ufficiale del 14 giugno è stato pubblicato il relativo Avviso, che dà in via ai 60 giorni di tempo per ottenere il rilascio del CIN.

La piattaforma nazionale è online e obbliga gli enti a integrare (entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo) le informazioni presenti in quelle regionali, così da permettere poi ai titolari di alloggi turistici e gestori di strutture ricettive di individuare i propri immobili e integrarne le informazioni.

Verdiamo tutte le regole e la procedura.

CIN dopo Ferragosto: l’Avviso in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2024 è pubblicato il comunicato del Ministero del Turismo sull’emanazione del decreto del 6 giugno 2024 in merito all’interoperabilità tra la banca dati nazionale e le banche dati regionali e delle province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Il provvedimento disciplina le modalità di interoperabilità tra banche dati per definire a livello nazionale la procedura unica di assegnazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

Le disposizioni sono applicabili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta dell’Avviso di entrata in funzione della banca dati. Quindi, l’obbligo di richiesta del CIN a livello nazionale ai fini dell’offerta di alloggi turistici e con affitto breve scatta dopo Ferragosto.

=> Affitti brevi ai turisti: codice CIN anche per privati

Banca Dati Strutture Ricettive: come funziona la BDSR

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) – in attuazione dell’art. 13-ter, comma 13 del DL 145/2023 convertito dalla legge 191/2023 – mira a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale. Le informazioni contenute riguardano ad esempio:

  • tipologia di alloggio
  • ubicazione
  • capacità ricettiva
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Durante l’estate 2024, utilizzando la piattaforma, le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere alcuni dati minimi necessari per identificare le strutture nella nuova banca dati unificata: le informazioni trasmesse, infatti, consentono di classificarle garantendo la massima trasparenza e la tracciabilità del settore.

Requisiti e regole per immobili e strutture turistiche

Ricordiamo che devono registrarsi anche i titolari di immobili locati con contratto di affitto breve (meno di 30 giorni). Il Codice Identificativo Nazionale è infatti obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a:

  • contratti di locazione per finalità turistiche,
  • affitti brevi (non solo in forma imprenditoriale),
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Le strutture presenti nella BDSR devono possedere i requisiti di sicurezza indicati nel comma 7 dell’articolo 13-ter del decreto.

  • Per i gestori in forma imprenditoriale, i requisiti di sicurezza degli impianti sono quelli prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
  • Per tutti i locatori: le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le indicazioni sulla tipologia di estintori sono contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del ministro dell’Interno 3 settembre 2021).

Alloggi: come e quando fare richiesta CIN

Dopo l’avvio della sperimentazione partita il 3 giugno in Puglia, è prevista entro 60 giorni l’entrata a regime del sistema su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, il decreto attuativo fornisce le istruzioni sia per la fase Pilota sia per quella a regime, che riguarda tutto il territorio nazionale.

Tramite la nuova piattaforma online è  attivata anche la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), disponibile a questo link. La piattaforma permette di operare in veste di:

  1. titolare/gestore/delegato di una struttura ricettiva che vuole ottenere il CIN
  2. cittadino che vuole verificare l’esistenza di un CIN per una struttura ricettiva
  3. Regioni/Province Autonome e Comuni che vogliono verificare i dati delle strutture sul proprio territorio

Disponibile anche un manuale d’uso per strutture ricettive. In alternativa, si può contattare l’assistenza.

Per le strutture già dotate di CIR o altra registrazione a livello locale, una volta che gli enti avranno caricato tutti i dati necessari sarà possibile visualizzare l’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere il CIN. I dati già compilati dalla Regione o Provincia Autonoma non sono invece modificabili sulla BDSR.

Esposizione CIN e sanzioni per inadempienti

Ciascuna struttura ricettiva o immobile dato in locazione breve deve essere identificato dal codice CIN composto da 8 caratteri. Una volta ottenuto, il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Anche dagli intermediari e sui portali telematici.

Rimangono nel frattempo valide le disposizioni sui codici identificativi eventualmente previsti dalle singole Regioni, Province Autonome e Comuni.

Chi affitta immobili ai turisti o per meno di 30 giorni senza avere ottenuto prima il CIN è passibile di sanzione da un minimo di 800 euro ad un massimo di 8mila euro. La mancata esposizione (codice rilasciato ma non esposto) comporta  una sanzione da 500 a 5mila euro.