La donazione con usufrutto a favore di un terzo è soggetta a una doppia tassazione, in quanto vengono ravvisati due atti di liberalità che sono sottoposti a imposizione in modo separato e autonomo.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 13294 del 14 maggio 2024, emessa dalla Sezione V Civile.
Il pronunciamento riguardava l’imposta di registro su un atto notarile avente per oggetto la donazione della nuda proprietà di un immobile ai propri figli mantenendo l’usufrutto per sè, e (nell’ipotesi di premorienza del donante) dopo di sé al coniuge, che interveniva nell’atto e accettava. Per l’Agenzia delle Entrate si tratta di due diversi atti, che dunque andavano tassati due volte.
Lo ha confermato anche la Corte, sottolineando come in effetti la donazione con usufrutto riservato ad un terzo soggetto dia luogo a due negozi separati, rispettivamente:
- il trasferimento della proprietà in favore del donatario (in questo caso la nuda proprietà ai figli);
- la donazione dell’usufrutto a favore di un terzo soggetto (in questo caso del proprio coniuge).
In tema di imposta sulle donazioni, in presenza di donazione con riserva (accettata) di usufrutto a favore di un terzo, deve essere ravvisata la sussistenza di due distinti atti di liberalità, suscettibili di essere separatamente ed autonomamente sottoposti ad imposizione.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 56 del Dlgs 346/1990 e degli articoli 20 e 21 del DPR 131/1986, la presenza di un duplice atto di liberalità, quindi, presuppone la doppia imposizione tributaria.