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Superbonus, contributi a fondo perduto per zone terremotate e Terzo settore

di Anna Fabi

30 Maggio 2024 09:57

Contributi a fondo perduto in edilizia per edifici terremotati ed enti del Terzo settore: ecco le novità nella legge di conversione del DL Superbonus.

Nella legge di conversione del decreto Superbonus pubblicata in Gazzetta Ufficiale c’è un nuovo fondo da 35 milioni di euro per la riqualificazione energetica di immobili danneggiati da eventi sismici, assieme ad un altro da 100 milioni per i lavori edilizi delle Onlus e del Terzo settore.

Entrambi i contributi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP, né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito.

Si tratta di contributi a fondo perduto esentasse, il cui importo sarà fissato da un prossimo decreto della presidenza del consiglio dei ministri. Vediamo intanto come funzionano e come accedervi.

Il contributo per le zone terremotate

Il contributo eventi sismici spetta per immobili che si trovino in uno dei Comuni colpiti da terremoti successivi al primo aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Fanno eccezione gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e successivi al 24 agosto 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Vengono agevolati interventi di riqualificazione energetica, in relazione alla quota eventualmente non coperta di altri contributi concessi, e di ristrutturazione edilizia.

La domanda andrà presentata telematicamente ai Commissari straordinari incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio.

Contributo per Onlus e Terzo settore

Il contributo al terzo settore spetta invece a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa anagrafe, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale interessate dal processo di migrazione al registro unico nazionale del Terzo settore già costituite allo scorso 30 marzo 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 39/2024.

Sono agevolati tutti gli interventi edilizi ricompresi nel comma 2 dell’articolo 121 del dl 34/2020, ovvero: ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, misure anti sismiche, recupero o restauro della facciata, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento delle barriere architettoniche.

Il riferimento di legge per i nuovi contributi Superbonus

La norma con il dettaglio dei nuovi contributi a fondo perduto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024,  è la Legge 67/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 39/2024 (il cosiddetto decreto Superbonus o Taglia Incentivi).

Si tratta del provvedimento che ha impresso una ulteriore stretta sull’utilizzo del Superbonus e degli altri crediti edilizi, sia in termini di cessione e sconto sia di detrazione. In Gazzetta Ufficiale è disponibile anche il testo coordinato (a questo link) tra il decreto originale e le modifiche apportate nel corso dell’iter di conversione in legge.