Il Governo spinge sul concordato preventivo biennale, inasprendo le sanzioni accessorie per i contribuenti che rifiutano la proposta del Fisco.
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie approvato in via definitiva il 24 maggio dimezza infatti le soglie al di sopra delle quali si applicano tali sanzioni (divieto di accesso a procedure d’appalto e sospensioni dell’attività), che scattano adesso in presenza di un debito superiore a 25mila euro e non più a 50mila euro.
A chi si applica la nuova regola sulle sanzioni accessorie
Il testo del nuovo provvedimento va a modificare l’articolo 12 del dlgs 471/1997. E si applica ai periodi di imposta nei quali il contribuente non ha accettato il concordato preventivo biennale.
Per a precisione, se il contribuente viene sanzionato per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà.
La stessa regola si applica al contribuente che decade dal concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi che lo disciplinano.
Come funziona il concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale, a sua volta introdotto dalla riforma fiscale, debutta quest’anno e consiste in una proposta che il Fisco formula alle Partite IVA che applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) relativa all’imponibile fiscale su cui si pagano le tasse nel biennio successivo.
L’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente formula un’ipotesi di accordo, se il contribuente accetta per due periodi d’imposta versa le imposte in base all’imponibile concordato.
Se i suoi guadagni saranno più alti, avrà raggiunto un accordo vantaggioso, viceversa avrà invece un prelievo fiscale superiore.
Le nuove soglie per le sanzioni accessorie
Con la nuova norma del dlgs di riforma delle sanzioni, se il contribuente non accetta il concordato e poi in uno dei due anni fiscali che erano oggetto di proposta del fisco viene sanzionato per violazioni tributarie, paga sanzioni accessorie più facilmente di prima, perché appunto è stata dimezzata la soglia sopra la quale scattano queste multe.
Le regole per le sanzioni accessorie sono contenute nell’articolo 12 del dlgs 471/1997. Ebbene, prevedono che queste scattino per un periodo da uno a tre mesi in presenza di contestazioni superiori a 50mila euro, e per sei mesi se invece c’è una sanzioni irrogata sopra i 100mila euro.
Con la norma appena approvata, nel caso dei contribuenti che non aderiscono a concordato queste soglie si riducono rispettivamente a 25mila e 50mila euro.
Le sanzioni accessorie previste dall’articolo 21 del dlgs 472/1997, possono limitare la possibilità di partecipare a gare e arrivare alla sospensione temporanea dell’attività professionale o di impresa.