Il decreto Salva Casa introduce la regola del silenzio-assenso in luogo del precedente meccanismo contrario del silenzio-rigetto per le domande di regolarizzazione delle lievi difformità edilizie. E stabilisce le tempistiche che i funzionari comunali o degli uffici pubblici preposti alla gestione delle pratiche devono rispettare per ogni singola tipologia di richiesta.
Vediamole in dettaglio le nuove tempistiche.
In quali casi si applica il silenzio assenso
Con l’entrata in vigore del DL Salva Casa, si possono regolarizzare interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentando una domanda di titolo edilizio in sanatoria.
È prevista una procedura specifica: l’ufficio può chiedere l’attuazione di interventi necessari per assicurare l’osservanza delle discipline di settore (ad esempio in materia di sicurezza, igiene, efficienza energetica) e, nel caso di immobili protetti da vincoli paesaggistici, deve chiedere gli ulteriori pareri istituzionali previsti.
Attenzione: non si possono sanare casi in cui manchi del tutto il titolo edilizio.
Termini sanatoria SCIA e il permesso di costruire
Il proprietario dell’immobile può chiedere in sanatoria la SCIA e il permesso di costruire, e in questi casi scatta appunto il silenzio assenso, nei seguenti termini:
- richiesta di permesso in sanatoria – il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve rispondere con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
- presentazione SCIA – si applica il termine di 30 giorni.
Termini sanatoria immobili con vincoli paesaggistici
Se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, i termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Il responsabile dell’ufficio chiede all’autorità competente il parere vincolante: la pronuncia arriva entro il termine di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro 90 giorni. Se i pareri non arrivano entro queste scadenze, l’ufficio provvede autonomamente.
Importo delle sanzioni per il condono edilizio
Per ottenere il titolo edilizio richiesto bisogna pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi.
L’importo deve essere compreso tra 1.032 e 30.984 euro, determinato in base a perizia.
Per sanare la compatibilità paesaggistica, si applica anche una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.