C’è tempo fino al giorno precedente all’entrata in vigore del Decreto Superbonus per effettuare la cessione delle rate residue dei crediti edilizi, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2023.
Con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Taglia Incentivi, infatti, saranno eliminate in via definitiva le possibilità di ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Cessione del credito edilizio residuo
La nuova normativa, in particolare, introduce la detrazione fiscale spalmata in 10 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, con entrata in vigore di questa procedura obbligatoria a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi tecnicamente ancora in vigore.
Fino al giorno precedente, in pratica, sarà possibile effettuare la cessione delle rate delle detrazioni non fruite, sebbene non sia già più possibile ormai beneficiare dello sconto in fattura. Inoltre, dallo stesso giorno la cessione dei bonus edilizi resta sospesa finché il contribuente sono salda eventuali somme a ruolo per imposte non versate di importo superiori a 10mila euro.
Con il DL Superbonus si eliminano sconto e cessione anche per IACP, Cooperative, Terzo Settore e Bonus barriere architettoniche (ad eccezione dei casi in cui c’è una CILA presentata prima dell’entrata in vigore del provvedimento.)
La nuova misura, in realtà, consentirà le due opzioni per alcune aree sismiche (solo crateri edilizi Abruzzo 2009 e Centro Italia 2016), come unica eccezione al nuovo, ennesimo divieto.
NB: la cessione delle rate residue del Superbonus presuppone il corretto precedente invio all’ENEA o allo Sportello Unico Edilizia delle asseverazioni relative alla fine dei lavori o la certificazione di un SAL minimo del 30%.
Le nuove regole sui crediti da Superbonus
Ecco i quattro punti chiave della legge di conversione del decreto Taglia Incentivi:
Novità | Come funziona |
Obbligo di detrazione in 10 anni del credito | Da 4 a 10 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 |
Divieto di compensazione con contributi previdenziali | Effettivo dal 1° gennaio 2025 |
Stop sconto in fattura e cessione del credito | Per interventi su immobili IACP, cooperative, Terzo Settore e rimozione barriere architettoniche |
Condizionalità per sconto e cessione | Presentazione della CILA prima dell’entrata in vigore del decreto |
I comuni potranno effettuare controlli sui cantieri ed inviare segnalazioni al Fisco su eventuali irregolarità in tema di Superbonus, incassando il 50% delle maggiori somme che entreranno di conseguenza allo Stato per tributi riscossi grazie alla loro ispezione.