La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi in materia di tassazione con cedolare secca, con effetti sulla tassazione applicata a partir dal 1° gennaio.
Gli affitti brevi riguardano i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, spesso utilizzati a scopo turistico, anche tramite piattaforma web di intermediazione.
Cedola secca al 26%: da quando scatta
Con la circolare n 10/E del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove istruzioni fiscali utili per applicare le novità sulle locazioni turistiche, sottolineando che l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca venga applicata al 26% a partire dal secondo immobile concesso in locazione breve (e fino al quarto posseduto e affitqato con tale contratto).
La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione che sono stati maturati dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni.
Per il proprietario che dà in affitto più unità abitative tramite contratto di locazione breve è prevista la possibilità di sceglierne una sola per ciascun periodo d’imposta e fruire per essa dell’aliquota al 21% in fase di dichiarazione dei redditi.
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Ritenuta al 21%: per quali intermediari si applica
Per quanto riguarda gli intermediari, invece, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni di locazione (compresi i portali web) sono tenuti a operare una ritenuta del 21% in qualità di sostituti d’imposta, a titolo di acconto sull’ammontare dei canoni.
I soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia effettuano gli adempimenti previsti tramite la stabile organizzazione oppure, in assenza di quest’ultima, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
CIN per affitti turistici in stand by
Dal Ministero del Turismo, invece, si ribadisce che la piattaforma nazionale per l’assegnazione telematica dei CIN (Codici Identificativi Nazionali) alle unità immobiliare affittate con contratto breve e locazione turistica non è ancora pronta. Vuol dire che nel frattempo restano in vigore le disposizioni regionali in materia e l’obbligo di dotarsi di CIR.
Il riferimento è alle nuove regole previste dall’art. 13-ter del DL 145/2023, convertito dalla Legge n. 191/2023, applicate alle locazioni turistiche, alle locazioni brevi e alle attività turistico-ricettive.
Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza