La Cassazione contraddice quanto affermato dal Fisco sull’applicabilità della cedolare secca per le Partite IVA, sostenendo che le restrizioni sono valide solo per i locatori che esercitano attività d’impresa ma non per i conduttori che affittano nell’esercizio della sua attività professionale.
Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, infatti, la Corte ridimensiona i limiti all’applicazione della tassazione agevolata del 21%.
In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni.
La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi stabilisce che solo i locatori non possono agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, mentre il limite esclude i conduttori (persone fisiche) che affittano immobili a uso abitativo ai loro dipendenti.
Immediate le reazioni di soddisfazione da parte delle associazioni di categoria, a partire da La Confedilizia, fin dal 2011 contraria all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, ritenuta non rispondente né al contenuto letterale della norma (che non pone limiti nei confronti del conduttore) né alla sua stessa ratio, che mira ad agevolare le locazioni ad uso abitativo da parte dei soggetti IRPEF.
L’auspicio è che la pronuncia della Cassazione ponga termine a un contenzioso durato sin troppo.