L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella realizzazione di un contenuto digitale o intellettuale deve essere dichiarato e il nuovo Disegno di legge approvato dal Governo contiene nuove misure che tutelano il diritto d’autore.
Si tratta di uno dei campi applicativi su cui si concentrano i vari provvedimenti in materia, a partire dall’AI Act europeo di prossima emanazione.
Vediamo cosa cambia in Italia.
Il ddl sull’intelligenza artificiale
Le nuove disposizioni sui diritti d’autore sono contenute nella disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato in via preliminare dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 23 aprile.
Il testo – che dovrà passare ora al vaglio del Parlamento – fissa una serie di principi di base intorno ai quali sviluppare una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, incentivando la digitalizzazione delle imprese e regolamentando l’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro e delle professioni.
Obbligo di contrassegno per i contenuti IA
La nuova norma italiana prevede misure per l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.
Viene introdotto un contrassegno identificativo, l’acronimo IA, per segnalare quando un contenuto è stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. Nei contenuti audio, l’identificativo va invece comunicato attraverso annunci o tecnologie adatte a consentirne il riconoscimento.
Sono escluse dagli obblighi soltanto opere o programmi manifestamente creativi, satirici, artistici o fittizi.
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore, infine, si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. Lo scopo è quello di assicurare la chiara identificazione dei materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
Pene contro i contenuti IA falsi o fraudolenti
Il ddl introduce anche aumenti di pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando questi ultimi sono stati in qualche modo determinanti.
L’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punita con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Vengono poi istituite nuove aggravanti legate all’utilizzo dell’IA: quando viene usata insidiosamente, ostacola la pubblica o la privata difesa, altera i risultati delle competizioni elettorali, viene sfruttata la sua capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, c’è una delega al Governo con i seguenti obiettivi:
- inibire la diffusione e rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, anche tramite adeguato sistema di sanzioni;
- introdurre una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
- prevedere una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
- rivedere la normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.