impreLa nuova legge sull’intelligenza artificiale promuove l’IA nelle imprese, finanzia le startup del settore incentivando anche il rientro dei cervelli, regolamenta l’applicazione della nuova tecnologia nel mondo del lavoro.
Analizziamo di seguito il disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri del 23 aprile, in coerenza con l’AI Act europeo, soffermandoci sui passaggi chiave che riguardano in particolare il mondo produttivo.
IA nel mondo del lavoro e delle Professioni
In base al disegno di legge approvato in via preliminare, l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale per la gestione dei rapporti di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio. Sull’uso di piattaforme (anche di IA) per l’organizzazione del lavoro ci si allinea peraltro alla specifica direttiva europea in discussione.
Il testo del ddl approvato dal Governo applica poi il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, impiegata quindi per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
A tal fine, presso il ministero del Lavoro viene istituito anche un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Nel mondo delle professioni, invece, si mira ad utilizzare l’IA come strumento di supporto. Sempre con il giusto equilibrio uomo-macchina. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, on conferenza stampa di presentazione del provvedimento, ha fornito anche alcuni esempi: sistemi di intelligenza artificiale possono essere usati per semplificare il lavoro giudiziario, nella ricerca giurisprudenziale e dottrinale, ma senza intervenire in alcun modo nel processo valutativo che spetta al magistrato.
In genere, per le professioni intellettuali, si stabilisce un criterio simile: il pensiero critico umano prevale rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo funzioni di supporto all’attività professionale. In ogni caso, il cliente va sempre informato in modo chiaro, semplice ed esaustivo sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista.
Incentivi per ricerca e formazione
Sono poi previste misure agevolative, sintetizzate il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti: l’articolo 20 del ddl prevede agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli e crediti formativi per i giovani più meritevoli. In base alle anticipazioni fornite da Palazzo Chigi, si prevede l’introduzione dell’attività di ricerca in ambito IA tra i requisiti per il regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati.
Per quanto riguarda i crediti formativi, invece, nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) delle scuole superiori di studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
Misure per le imprese: un miliardo alle Startup
Nelle nuove strategie di Governo, i finanziamenti pubblici in innovazione vanno convogliati verso intelligenza artificiale, cybersicurezza, quantum computing, telecomunicazioni e tecnologie abilitanti.
E a tal proposito nel nuovo ddl c’è un investimento nelle imprese, in particolare nelle startup innovative che sviluppano AI: un miliardo di euro al Fondo innovazione gestito da CDP Venture Capital Sgr «per facilitare la nascita di startup, far crescere quelle già esistenti che operano nell’intelligenza artificiale e consentire la nascita di un campione nazionale» ha spiegato il Ministro delle Imprese Adolfo Urso.
La nuova legge deve infatti conformarsi all’AI ACT UE, mirando a introdurre l’intelligenza artificiale nel mondo produttivo così come nelle istituzioni e nella vita quotidiana.
Per il mondo produttivo in particolare, lo Stato promuove l’introduzione dell’IA «per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato».
Nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà democratiche, della proporzionalità e sicurezza del dato, si declinano a tale fine anche degli specifici principi di non discriminazione.