In arrivo la dichiarazione di successione precompilata: lo prevede lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 aprile e recante Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Si tratta di una delle principali novità del pacchetto di semplificazioni messo a punto dal Governo, nel più vasto quadro delle operazioni di successione ma anche di donazione e trust.
Vediamo le novità in arrivo per atti a partire dal 1° gennaio 2025.
Modifiche al Testo unico delle successioni e donazioni
Ai fini della base imponibile, si esclude il “donatum” ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie e si elimina il riferimento all’istituto dell’affiliazione. Si chiarisce inoltre che, che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.
Successione precompilata
Per le successioni di soggetti residenti in Italia la dichiarazione sarà presentata con nuove modalità telematiche stabilite a breve dall’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti non residenti, invece, potrà essere spedita compilando l’apposito modello e trasmettendolo per raccomandata o altro mezzo equivalente (ad esempio via PEC) dal quale risulti con certezza la data di invio.
Ridotta anche la documentazione da allegare alla dichiarazione, per esempio per quanto riguarda gli estratti catastali degli immobili.
Tasse in autoliquidazione
Per le tasse sulla successione non cambiano gli importi ma si introduce il principio di autoliquidazione. Il pagamento, da effettuarsi entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione (che a sua volta dovrà essere resa entro 12 mesi dall’apertura della successione), calcolata in autoliquidazione, si considera definitivo e senza imposta suppletiva.
Soltanto in caso di accertamento o rettifica fiscale potrebbe scattare un’imposta complementare.
Di contro, l’imposta pagata in sede di dichiarazione di successione sarà considerata definitiva e senza rimborso anche in caso di mancato trasferimento.
L’autoliquidazione è prevista anche per l’imposta di registro per i trasferimenti a titolo oneroso di aziende, atti di divisione, rendite vitalizie, atti di trasferimento di diritti edificatori e tassazione dei contratti preliminari. Restano invece esclusi gli atti giudiziari e quelli con prenotazione del debito.
Tributo unico per i trasferimenti
In arrivo anche il tributo unico per imposta di bollo, ipotecaria e catastale, nonché per tributi speciali catastali e tasse ipotecarie: saranno tutte sostituite da un tributo in misura (eventualmente) fissa, con una forfettizzazione del tributo reso possibile dalla revisione delle voci in elenco.
La novità dovrebbe riguardare gli atti soggetti ad imposta di registro ed a quella sulle successioni e donazioni, così come quelle per i successivi adempimenti che riguardano le registrazioni in catasto e nei registri immobiliari.
Il pagamento potrà avvenire anche tramite mezzi elettronici. L’imposta di bollo si potrà pagare con il modello F24.
Novità per trust e le liberalità d’uso
Si stabilisce che:
- l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
- il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Nuove agevolazioni sui trust
Per semplificare i passaggi generazionali si prevede che i trasferimenti (anche tramite patto di famiglia) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non siano più soggetti all’imposta se i beneficiari dei trust mantengono il controllo (anche a integrazione di una quota che è pari o superiore al 51%) per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
Un’agevolazione finora prevista per l’imposta di successione, ora estesa al caso dei trust, ma con un chiarimento: per il trust è residente in Italia l’imposta è dovuta per i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari, altrimenti sarà dovuta solo su quelli passati al beneficiario che sono presenti nel territorio dello Stato. Le quote sociali, invece, non rientrano in tale disciplina.
In merito alla tassazione, è prevista anche la possibilità per il disponente, o nei trust testamentari per il trustee, di versare il tributo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.
In arrivo, in particolare, ci sarebbero meccanismi premiali per il versamento anticipato delle imposte sui beni destinati alla successione, calcolate in base del valore dei beni e al rapporto tra disponente o trustee e beneficiario.
Se i beneficiari non sono individuati, si applica l’aliquota più elevata senza franchigie.
Donazioni: detrazioni e controlli
Per i casi di donazione, vien prevista la detrazione delle imposte pagate all’estero sull’operazione e in relazione ai beni esistenti, “fino a concorrenza della parte dell’imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi”.
Per le donazioni liberali indirette l’accertamento potrà essere effettuato solo se emergono da dichiarazioni rese nell’ambito di un accertamento sui tributi ed il questo caso si prevede una tassazione con aliquota fino all’8%, con esenzione per le liberalità d’uso.
Trasferimenti di aziende
In caso di trasferimento a discendenti e coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, l’esclusione dalla tassazione si applica quando con il trasferimento viene acquisito il controllo di diritto o se vi è un controllo già esistente.
L’agevolazione è subordinata al mantenimento del controllo per 5 anni, anche per i trasferimenti di quote e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE con scambio di informazioni.
Stessa previsione di legge per il trasferimento di azienda o di altre quote sociali, come ad esempio per le società di persone.
Modifiche all’imposta di registro
Riportiamo di seguito le anticipazioni di Palazzo Chigi sulle novità previste:
- per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, è prevista l’applicazione di diverse aliquote per il le diverse tipologie di beni (mobili e immobili) se l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo, altrimenti scatta l’aliquota unica più elevata;
- nelle divisioni ereditarie si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto agli eredi legittimi, ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;
- per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione della parte condannata o del debitore, con riscossione diretta dell’imposta di registro;
- i contratti che trasferiscono diritti edificatori vengono ricondotti a quelli per prestazioni patrimoniali, con imposta di registro al 3% ed ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro;
- per i contratti preliminari si passa a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.
Pe l’imposta di registro si prevede l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito.