Il nuovo giro di vite sul Superbonus riguarda le cessioni del credito e lo sconto in fattura, e non solo per le nuove operazioni a partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto approvato dal Governo in vigore dal 30 marzo 2024 (come decreto 39/2024): in alcuni casi la stretta è anche retroattiva.
La data fa invece da spartiacque per altri interventi edilizi, ad esempio il Bonus barriere architettoniche, mentre il Sismabonus in parte si salva dalla scure inflitta dal nuovo provvedimento.
Vediamo tutto.
Bonus edilizi: quali perdono cessione e sconto fattura
Ricordiamo innanzitutto che cessione del credito e sconto in fattura erano già state escluse per la maggior parte dei lavori a cui si applicano le detrazioni edilizie. Ma il nuovo decreto-legge con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali prevede ora anche:
l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.
In più vengono abolite le due opzioni anche per lavori ammessi al Superbonus anche se con CILA-S precedente al 17 febbraio 2023 ma senza avvio dei cantieri alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento e soprattutto senza spese documentate. Regole più articolate, invece, per Sismabonus e Bonus Barriere architettoniche.
Per chi resta lo sconto in fattura e la cessione del credito
Nella versione finale del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo alla fine ha introdotto alcune deroghe. La cessione del credito e lo sconto in fattura restano validi per interventi per i quali, al 30 marzo 2024 risultino fatture di spesa già sostenuta e lavori avviati nei casi in cui:
- risulti presentata la CILA per lavori di efficienza energetica, sismabonus e fotovoltaico o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione di edifici o per interventi che non richiedono CILA ma altro titolo,
- siano già iniziati lavori in edilizia libera o sia stato stipulato un accordo vincolante di fornitura e versato un acconto.
Deroga anche per interventi edilizi nei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (con stato di emergenza dichiarato) e per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici del settembre 2022 (con stato di emergenza dichiarato) nelle Marche, se al 30 marzo 2024 era già stata presentata la documentazione richiesta o istanza di acquisizione del titolo abilitativo.
In caso di Sismabonus per immobili danneggiati dai terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dopo il 24 agosto 2016, la cessione del credito e lo sconto in fattura restano possibili nei limiti del fondo per la ricostruzione, ossia 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici del 2009.
Per interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, cessione e sconto si salvano solo in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 oppure, per le spese anche successive, solo se alla stessa data risulta già presentata la richiesta del titolo abilitativo se necessaria e se sono già iniziati i lavori oppure se risulta già stipulato un accordo vincolante e versato un acconto per interventi in edilizia libera.