Sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile è stata pubblicata la versione integrata con note del Decreto Anziani (Dlgs 29/2024), tra le cui misure ci sono anche direttive per i datori di lavoro, chiamati a garantire la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo, per esempio promuovendo il ricorso allo smart working.
Le novità si affiancano all’obbligo di valutazione dei rischi (DVR) per la salute e la sicurezza dei dipendenti in età avanzata, e si integrano con la nuova definizione di “persone anziane”, che all’articolo 2 del decreto sono considerate come tali quelle che hanno compiuto 65 anni.
Vediamo dunque cosa prevede l’articolo 5 del decreto legislativo 29/2024, attuativo della legge delega sulla non autosufficienza.
Smart working per i lavoratori più anziani
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare «ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti». Lo prevede il nuovo Decreto 29/2024, in vigore dal 19 marzo 2024 che, al comma 2 dell’articolo 5 “Misure per la promozione della salute e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro”, prevede:
Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.
La formulazione non implica diritti o priorità né una specifica corsia preferenziale per lo smart working paragonabili a quelli introdotto durante la pandemia, ma è ribadito che la promozione del lavoro agile è parte degli strumenti per favorire il benessere lavorativo a cui le imprese sono tenute.
La contrattazione collettiva nel privato viene indicata come strumento idoneo a prevedere misure specifiche. Tendenzialmente i contratti collettivi (CCNL), salvo i più recenti rinnovi, si limitano su questo fronte alle regole sulla valutazione dei rischi. Nel settore pubblico si devono anche seguire le indicazioni dei PIAO delle amministrazioni e le linee guida ministeriali (Direttiva Zangrillo per il Lavoro Agile nella PA) sulla promozione (senza obbligo) del lavoro agile per i dipendenti fragili.
Valutazione rischi e modelli organizzativi
Lo stesso articolo 5 del decreto Anziani (29/2024) richiama gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 81/2008, in base al quale bisogna tener conto di tutte le caratteristiche del lavoratore, anche legate all’età, nella stesura nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In particolare, al comma 1 dell’articolo 5 si legge quanto segue:
Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanita’ e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.
Si prevede dunque che i datori di lavoro debbano anche rispettare il modello dell’Organizzazione Mondiale sulla Sanità sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro (WHP – Workplace Health Promotion) e le indicazioni contenute nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.